Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/12/2019, n. 33094

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/12/2019, n. 33094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33094
Data del deposito : 16 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25583-2018 proposto da: CO.LO.COOP. - CONSORZIO LOMBARDO COOPERATIVE - S.C.A.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI MARCELLINI

33, presso lo studio dell'avvocato L G, rappresentato e difeso dall'avvocato G T;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARCANTONIO COLONNA

27, presso la sede dell'Avvocatura Regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato F F;

- controricorrenti -

nonché

contro

POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA, C.N.S. - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, COOPERATIVA SOCIETÀ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 388/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 22/01/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2019 dal Consigliere FRANCESCO M CILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Consorzio lombardo cooperative, società cooperativa a responsabilità limitata, impugnò davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, a seguito di declaratoria di incompetenza pronunciata dal TAR per il Lazio, il provvedimento interdittivo antimafia emesso dal Prefetto di Milano in data 22 aprile 2014, il relativo aggiornamento negativo dell'8 luglio 2014, nonché il provvedimento della Regione Lazio del 26 settembre 2014 che aveva disposto l'esclusione, con conseguente diniego di aggiudicazione, in relazione alla gara di appalto per il lotto n. 8 dei servizi di pulizia, Ric. 2018 n. 25583 sez. SU - ud. 19-11-2019 -2- sanificazione e trasporto per le Unità sanitarie locali ed il Policlinico Umberto I di Roma. A sostegno del ricorso la società, dopo aver lamentato numerose violazioni di legge, espose che il provvedimento interdittivo suindicato, al quale avevano fatto seguito le revoche degli appalti, si fondava esclusivamente su di una serie di imputazioni formulate in sede penale relative, tuttavia, ad un unico episodio riguardante lo svolgimento di una procedura di appalto presso la ASL di Caserta;
vicenda, quella, da ritenere superata in base ad una successiva sentenza emessa dal Tribunale penale di Napoli che, a detta della ricorrente, aveva delimitato l'effettiva portata di quel fatto ad un isolato tentativo di turbativa d'asta. Il TAR rigettò il ricorso.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio lombardo cooperative e il Consiglio di Stato, con sentenza del 22 gennaio 2018, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

2.1. Ha osservato il giudice amministrativo che l'esistenza di collegamenti tra il consorzio appellante e la criminalità organizzata risultava confermata dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6479 del 2014 la quale - pur ritenendo non dimostrata la tesi accusatoria secondo cui un tale Angelo G, soggetto sponsorizzato dal clan camorristico Belforte, era da considerare gestore di fatto del Consorzio, al fine di favorire l'infiltrazione di tale clan negli appalti pubblici - aveva tuttavia rilevato l'esistenza di un «rischio concreto di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata». Tale collegamento era emerso già in occasione della gara di appalto gestita dalla ASL di Caserta;
il menzionato Angelo G, imputato per suo conto del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, aveva, nel corso di un'intercettazione telefonica, fornito indicazioni precise sulla sede del Consorzio appellante, e dal contenuto della Ric. 2018 n. 25583 sez. SU - ud. 19-11-2019 -3- sentenza penale citata emergeva che il G era stato utilizzato da tale P D F per ottenere l'aggiudicazione delle gare di appalto nell'interesse del clan Belforte. Né poteva assumere rilievo il fatto che la sentenza penale avesse escluso, per alcuni degli imputati ma non per tutti, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifiche, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, posto che ciò non consentiva di escludere l'esistenza del rischio di un'infiltrazione criminale.

2.2. In ordine, poi, alla pretesa sostituzione degli organi sociali da parte della società cooperativa appellante, rilevante ai fini dell'art. 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Consiglio di Stato ha osservato che l'amministrazione è tenuta ad un'informativa liberatoria nei confronti dell'impresa «solo se sopraggiungano circostanze realmente nuove, che siano cioè capaci di smentire o, comunque, di superare gli elementi che hanno giustificato l'emissione del provvedimento interdittivo». Nel caso di specie, al contrario, non vi era stato alcun «reale mutamento dei vertici aziendali»;
mancando l'estromissione dei soggetti coinvolti nelle vicende penali, non vi era necessità per l'amministrazione di giustificare la mancata revoca del provvedimento interdittivo, perché in realtà vi era stato solo uno «scambio dei ruoli dei medesimi soggetti», cioè un «semplice tentativo di aggiramento della precedente informativa».
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