Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2019, n. 36120

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2019, n. 36120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36120
Data del deposito : 14 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da S A, nato a Foggia il 26.2.1991, avverso l'ordinanza emessa il 31.1.2019 dal Tribunale del riesame di Bari Visti gli atti, l'ordinanza e i ricorsi;
Udita nell'udienza camerale del 16.4.2019 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di L B, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito l'avv. C A M, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo di accogliere i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza, emessa il 31 gennaio 2019, il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di S A avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale della stessa città ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui ai capi 3) e 18) della rubrica (ossia il delitto di estorsione aggravata anche dall'art. 7 dl. n. 152/1991 e quello di partecipazione all'associazione a delinquere, denominata "Società foggiana"). Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagato, a mezzo di difensore, ha proposto un primo ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame, nel ritenere che le chiamate in correità di C e di N si riscontravano reciprocamente, travisato le dichiarazioni di C e, comunque, trascurato di considerare che le due dichiarazioni non avevano identico contenuto. Peraltro, N avrebbe riferito solo una vox populi, nell'affermare che l'indagato era portato come suo killer non già che era il suo killer;
2) vizi di motivazione in relazione al contenuto delle conversazioni ambientali, per avere il giudice di merito interpretato erroneamente alcune conversazioni intercettate e per avere desunto la partecipazione dell'indagato all'associazione di cui al capo 18) dal coinvolgimento nella vicenda estorsiva riportata sub capo n. 3, così adottando un sillogismo che si tradurrebbe in un'affermazione aprioristica non condivisibile. E' pervenuto un secondo ricorso, presentato sempre nell'interesse del S, con cui si è lamentata l'erroneità della decisione con cui il Tribunale del riesame ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni, realizzate mediante l'utilizzo del c.d. captatore informatico. Secondo il ricorrente, a seguito di apposita richiesta, sarebbero stati depositati i decreti autorizzativi delle intercettazioni ma con gli omissis, che avrebbero impedito il controllo sulla sussistenza dei presupposti legali delle intercettazioni stesse. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
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