Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/09/2021, n. 25814

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/09/2021, n. 25814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25814
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9835/2015 proposto da Associazione sportiva Club Ippico Gaidoss, in persona del Presidente pro tempore, V C, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. C T, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ferrari n. 2 presso lo studio dell'Avv. F G

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui uffici Cons.EstluigiiteOrazio

RGN

9835 2015 domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento, n. 73/1/2014, depositata 1'8 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2021 dal Consigliere Luigi D'Orazio.

RILEVATO C H E

1.La Commissione tributaria di II grado di Trento accoglieva l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di I grado di Trento (n. 3/5/2012), che aveva accolto il ricorso presentato dall'associazione sportiva dilettantistica Club Ippico Gaidoss contro l'avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa, per l'anno 2005, ai fini Ires ed Irap, per l'indeducibilità di costi sostenuti per la costruzione di un centro ippico, realizzato su di un terreno condotto in locazione, di proprietà dei coniugi V C (membro dell'associazione) e K S, in quanto privi del requisito di inerenza di cui all'art. 109, quinto comma, del d.P.R. n. 917 del 1986. In particolare, il giudice d'appello evidenziava che il centro Ippico Gaidoss non avrebbe potuto contabilizzare nel conto economico il costo della costruzione del centro ippico, in quanto il principio di inerenza imponeva che l'utilità della spesa ricadesse in via esclusiva a vantaggio dell'impresa;
al contrario, nella specie, la costruzione di un immobile e delle relative pertinenze che accedevano al terreno erano di proprietà di terze persone, che ne mantenevano la titolarità, lasciando alla società contribuente soltanto un "mero" diritto di godimento sottoposto alle ordinarie previsioni di scadenza del contratto di affitto. Tale diritto di godimento non risentiva in alcun modo della qualificazione di opera di interesse pubblico del centro ippico, né della avvenuta erogazione pubblica della somma di euro 234.785,98 in favore dell'associazione. La Commissione tributaria di II grado accoglieva, però, la domanda subordinata di non applicabilità delle sanzioni, in quanto la contabilizzazione fra i ricavi del contributo pubblico ricevuto Cons.Est.Luigi ?'Orazio

RGN

9835 2015 dell'associazione, poteva avere indotto in buona fede, la contribuente, a contabilizzare fra i costi le spese di costruzione del centro ippico.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Associazione, depositando anche memoria scritta.

3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO CHE:

1.Anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di giudicato sollevata dalla Associazione con la memoria depositata il 23 giugno 2021. Invero, la sentenza di questa Corte n. 22005 del 2002, depositata il 13 ottobre 2020, ha rigettato il ricorso per cassazione presentato dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria di II grado di Trento, n. 79/02/2011, che aveva accolto il ricorso della Associazione Club Ippico Gaidoss contro gli avvisi di accertamento emessi dalla Agenzia delle entrate nei suoi confronti, esclusivamente ai fini Iva, per gli anni 2002, 2003 e 2004. Tuttavia, per questa Corte, nel processo tributario l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi (nella specie, rispettivamente, Iva ed Ires-Irap), trattandosi di imposte strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto (Cass., sez. 5, 6 giugno 2018, n. 14596;
Cass., sez. 5, 5 ottobre 2012, n. 16996;
Corte giustizia UE, sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424;
Cass., sez. 5, 4 maggio 2016, n. 8855).

1.1.Con il primo motivo di impugnazione l'associazione sportiva Club Ippico Gaidoss deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Commissione di II grado di Trento, in contrasto con quanto stabilito dalla norma citata, ritenuto non detraibili i costi per la costruzione degli immobili realizzati su un terreno di proprietà di terzi per carenza del requisito giuridico dell'inerenza dell'attività di impresa". In particolare, la concessione edilizia per la realizzazione del centro sportivo di equitazione, originariamente chiesta dai signori C e S, quali proprietari dell'area, era stata rilasciata dall'amministrazione comunale con la delibera del 15 ottobre 1998,, qualificando l'opera di interesse Cons.Est.Luigi D

RGN

9835 2015 Pubblico generale, previa sottoscrizione di una convenzione. La convenzione del 25 novembre 1999 tra il Comune di Trento e i proprietari C e S, prevedeva l'obbligo per i sottoscrittori di procedere direttamente o per il tramite di una loro associazione sportiva. I contraenti si impegnavano ad ospitare presso la struttura l'Associazione Equiturismo di Sopramonte e ad aprire e mantenere aperta al pubblico la struttura, garantendone l'utilizzo particolarmente per particolari categorie di utenti indicate dal Comune. Vi era inoltre l'impegno a mantenere la destinazione della struttura agli scopi cui era destinata per almeno 15 anni, mentre il periodo di gestione da parte dei contraenti (C, S e Centro Ippico Gaidoss) era di 99 anni, decorso il quale l'amministrazione comunale si riservava di acquistare l'immobile al proprio patrimonio, versando una prestazione economica calcolata su valori di esproprio, decurtata di eventuali contributi pubblici percepiti. Il 29 dicembre 1999 il club Ippico Gaidoss ha presentato al Comune di Trento una richiesta di contributo per lire 200.000.000;
nel 2004 è stato accordato un contributo di euro 78.780,00 dal Comune di Trento per la realizzazione di un maneggio coperto. In data 10 febbraio 2000 è stato sottoscritto fra i signori C e S, da un lato, e il Club Ippico Gaidoss, dall'altro, un contratto di affitto. Nella stessa data è stata sottoscritta una scrittura privata con cui l'associazione sportiva si è impegnata a subentrare in tutti gli obblighi previsti dalla convenzione con il Comune di Trento del 25 novembre 1999 per la costruzione di un centro sportivo di equitazione, provvedendo a completare le opere. Con verbale di assemblea ordinaria dei soci in data 22 dicembre 1999 il Club Gaidoss è subentrato nella realizzazione della struttura, contabilizzando nel conto economico il costo della costruzione del centro ippico. I costi di costruzione sono stati inseriti nello stato patrimoniale, come oneri pluriennali. L'intervento su beni di terzi è ammissibile anche ai fini della detraibilità dell'Iva. Ciò che rileva e che i beni e servizi acquistati siano inerenti all'effettivo esercizio dell'impresa e che il soggetto svolga attività imprenditoriale. Era evidente che l'utilità della spesa per il costo di costruzione del centro ippico ricadeva in via esclusiva a vantaggio dell'impresa affittuaria.Cons.Est.Luigi 'Orazio t)
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