Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2024, n. 5068
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Il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un'altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto, nei termini previsti dall' art. 5, comma 2, della Legge n. 91/1981 ;
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1. In data 31 maggio 2016 la società Udinese Calcio Spa presentava all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Udine istanza diretta ad ottenere il rimborso dell'IRAP ritenuta asseritamente indebitamente corrisposta sulle componenti positive straordinarie derivanti dal trasferimento del diritto a contrarre con giocatori, per gli esercizi 1° luglio 2005/30 giugno 2006, 1° luglio 2006/30 giugno 2007 e 1° luglio 2007/30 giugno 2008, per un importo complessivo di € 29.463,00, oltre interessi.
2. Formatosi il silenzio-rifiuto da parte dell'Amministrazione finanziaria, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Udine la quale, con sentenza n. 544/01/2014, pronunciata in data 18 novembre 2014 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2014, lo rigettava, condannando la stessa società alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dall'interessata, la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza n. 30/01/2016, pronunciata il 1° dicembre 2015 e depositata in segreteria il 28 gennaio 2016, rigettava l'appello, compensando integralmente le spese di quel grado di giudizio.
4. Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la Udinese Calcio Spa, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.
La ricorrente ha depositato memoria.
5. All'udienza pubblica del 14 novembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso in oggetto, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la Udinese Calcio Spa eccepisce violazione degli artt. 1322 e 1362 cod. civ. , nonché violazione e falsa applicazione dell' art. 1406 cod. civ. , e conseguentemente degli artt. 4 , 5 e 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , in relazione all' art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che, nel caso di trasferimento di calciatori, non si realizza una cessione di contratto, in quanto l'oggetto del trasferimento riguarda il diritto (che la società cessionaria riceve) ad ottenere dalla società cedente la risoluzione del precedente contratto (stipulato con il calciatore) ed il conseguente diritto della società acquirente a stipulare un nuovo contratto con l'atleta. Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, non sussistendo un'ipotesi di trasferimento di un bene (costituito dal giocatore o, meglio, dal diritto alla prestazione sportiva dello stesso), non potrebbe mai generarsi la plusvalenza rilevante ai fini della determinazione imponibile ai fini IRAP, trattandosi, peraltro, di un provento straordinario, che non concorre ad integrare la base imponibile IRAP, data dal valore della produzione netta, determinata (ex art. 5 d.lgs. n. 446/1997 ) dalla differenza tra il valore della produzione -costituito dai componenti attivi di cui alla voce A) dell' art. 2425 cod. civ. - ed i costi della produzione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1 , 5, comma 1 e 11, comma 3 , del d.lgs. n. 446/1997 (nel testo vigente ratione temporis), nonché dell' art. 2425 cod. civ. , in relazione all' art. 360,