Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2004, n. 5775

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In base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3 del decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella legge 17 ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (una volta esaurito il rispetto di eventuali clausole compromissorie) le controversie che hanno per oggetto l'impugnativa di atti del C.O.N.I. o delle Federazioni sportive nazionali, che si configurano come decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie) le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2004, n. 5775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5775
Data del deposito : 23 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente f.f. -
Dott. E A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A E - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. D N L F - rel. Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
Dott. E S - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII

396, presso lo studio dell'avvocato A G, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, L B, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
A.S. BARI S.P.A., in persona dal legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CARSO

71, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentata e difesa dall'avvocato G T L, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


e contro
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO;



- intimati -


e sul 2^ ricorso n. 02/7185 proposto da:
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA F.I.G.C. in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA

12, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.S. BARI S.P.A.;
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE GIÀ A.C.R. MESSINA S.P.A.;



- intimati -


e sul 3^ ricorso n. 02/7204 proposto da:
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA

12, presso lo studio dell'avvocato CESARE PERSICHELLI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
A.S.R. MIRAGLIA S.R.L. - GIÀ A.C.R. MESSINA S.P.A., A.S. BARI S.P.A., LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA F.I.G.C.;



- intimati -


avverso la sentenza n. 2172/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

uditi gli avvocati A S, Lino BARRECA, Cesare PERSICHELLI, Giuseppe TRISORIO LIUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PALMIERI

Raffaele che ha concluso per previa riunione dei ricorsi, rigetto del primo e secondo motivo del ricorso incidentale e rimessione a sezione semplice per la disamina degli altri motivi dei ricorsi incidentali nonché del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC, con deliberazione del 31 luglio 1993 rigettò l'istanza della Acr Messina per l'iscrizione al Campionato di calcio Serie C/1 per l'anno 1993/94 e la decisione determinò la risoluzione dei contratti in corso tra la Società ed i calciatori tesserati, tra i quali quello del sig. C P, che fu tesserato dall'Associazione Sportiva Bari.
L'Acr Messina, ritenendo di avere diritto all'indennità di preparazione e promozione prevista dall'art. 6 della legge 6 marzo 1981 n. 91 e dagli artt. 96 e seguenti delle Norme Organizzative
Interne della Federazione (N.O.I.F.), ne chiese il pagamento alla A.S. Bari. A seguito del rifiuto da questa opposto, l'Acr Messina diede corso alla procedura di riconoscimento davanti al Comitato della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che determinò la somma dovuta. La determinazione fu impugnata dalla A.S. Bari davanti alla Commissione Vertenze Economiche della FIGC, che certificò in lire 1.037.000.000 il parametro dell'indennità. L'Associazione Sportiva Bari impugnò nuovamente la determinazione davanti alla Commissione di Appello Federale (C.A.F.) e questa dichiarò che l'istituto era abolito, rigettando la domanda dell'Acr Messina.

2. L'Acr Messina, con atto di citazione dell'11 febbraio 1997, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Milano l'Associazione Sportiva Bari, la FIGC e la Lega Nazionale Professionisti della FIGC ed ha chiesto che, in confronto delle convenute, fosse accertato e dichiarato il suo diritto al pagamento dell'indennità di preparazione e promozione relativa al trasferimento del calciatore P, quantificata in lire 1.037.000.000, oltre interessi e rivalutazione del credito, e l'Associazione Sportiva Bari fosse condannata al pagamento della somma indicata.
Le convenute si sono costituite in giudizio ed hanno eccepito, per quanto è rilevante in questo giudizio, il difetto assoluto della giurisdizione statale e, in subordine, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.

3. Il tribunale ha dichiarato inammissibili le domande dell'Acr Messina, ritenendo che la controversia non poneva questioni di difetto di giurisdizione, ma di rinuncia convenzionale all'azione, la tutela della quale era demandata a meccanismi di giustizia propri dell'ordinamento sportivo, aventi effetto di arbitrato irrituale, che l'attrice aveva accettato.
La decisione è stata impugnata dalla Asr Miraglia srl (nella quale si era trasformata la spa Acr Messina), che, fra l'altro, ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la domanda, che sia annullata la decisione della C.A.F. e che sia accertato il suo diritto alla corresponsione dell'indennità di preparazione e promozione come quantificato, con la condanna dell'Associazione Sportiva Bari al pagamento del relativo importo.

4. La Corte di appello di Milano, con sentenza 7 settembre 2001, ha dichiarato improponibile la domanda, affermando che l'avvenuta accettazione delle regole sportive da parte della spa Acr Messina aveva comportato la rinuncia convenzionale all'azione. Secondo la Corte milanese, l'effetto ostativo derivante da questa rinuncia non dava luogo ad una questione di difetto di giurisdizione, ma ad una pronuncia nel merito.


5. La srl Asr Miraglia in liquidazione ha chiesto la cassazione della sentenza ed ha depositato memoria.
La spa A.S. Bari, la Lega Nazionale Professionisti della FIGC e la stessa FIGC hanno resistito con controricorso;
le ultime due hanno proposto anche ricorso incidentale condizionato, con il quale, tra l'altro, hanno chiesto la conferma della decisione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione delle questioni di giurisdizione, proposte nei ricorsi incidentali. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Riunione dei ricorsi.
Il ricorso principale e quelli incidentali debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la stessa sentenza.

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