Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2023, n. 00147

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/2023, n. 00147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00147
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALZONE RITO nato a NAPOLI il 03/05/1974 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da R C, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 18 dicembre 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva rigettato i reclami riuniti proposti dall'interessato in materia di sanzioni disciplinari, inflitte per violazione del divieto di comunicazione tra detenuti. A ragione della decisione, il Tribunale osservava che la disamina dell'apparente merito della sanzione veniva svolta unicamente sotto il profilo dell'inquadramento del "saluto", come comunicazione, nell'inosservanza di ordini e prescrizioni di cui all'art. 77, n. 16), d.P.R. n. 230/2000, a fronte dell'eccezione difensiva secondo la quale il "saluto" non sarebbe sato vietato da alcuna norma espressa. Ciò posto, il giudice a quo sottolineava che il "saluto" costituiva realmente una forma di comunicazione vietata, "siccome inclusa, nella necessità di impedire la comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), 0.P.". Non rilevava, secondo il giudice territoriale, l'orientamento di legittimità, alla stregua del quale il semplice "saluto", per la sua valenza "neutra", non poteva essere ricondotto al concetto di comunicazione, intesa come trasmissione di una informazione attraverso un messaggio connotato da un determinato significato, in quanto tale valutazione riguardava il merito, ma non la chiara e univoca riconducibilità del comportamento non consentito a quella che costituiva una delle prescrizioni fondanti il regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Quanto alla eccepita carenza di motivazione, osservava il Tribunale che costituiva motivazione sufficiente il richiamo alla norma violata e al testo del rapporto disciplinare contenente la specificazione dell'addebito.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. nella parte in cui non prevede espressamente che il Magistrato di sorveglianza valuti il merito dei provvedimenti adottati anche nei casi di cui all'art. 39, comma 1, nn. 1, 2 e 3, Ord. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.

2.2. Con il secondo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 39, comma 2, 69, comma 6, lett. a), Ord. pen. e 77, comma 1, n. 16), d.P.R. n. 230/2000. Secondo la tesi difensiva, valutare se il "saluto" tra detenuti (comportamento, nella specie, sanzionato con l'ammonizione) appartenga o meno al novero dei comportamenti sanzionabili, anche per il tramite di una norma disciplinare in bianco come l'art. 77, n. 16), Reg. esec., non implicherebbe considerazioni "di merito" (precluse dall'art. 69 Ord. pen. nei casi di irrogazione delle sanzioni più blande), ma involgerebbe il tema della sussistenza (o meno) delle "condizioni di esercizio del potere disciplinare" di cui all'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., e, quindi, la legittimità dell'esercizio di quel potere. Sostiene, inoltre, il difensore del ricorrente che il "mero saluto" tra detenuti non può costituire presupposto per l'esercizio della potestà disciplinare e che ogni sanzione disciplinare irrogata sulla scorta di esso è da considerarsi illegittima, perché fondata su una erronea interpretazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), OP e su una fallace applicazione dell'art. 77, n. 16) Reg. esec. in relazione all'art. 38 Ord. pen. Cita, a sostegno, alcune decisioni di questa Corte di legittimità che hanno affermato il carattere 'neutro' del mero saluto tra detenuti, non riconducibile, quindi, al concetto di "comunicazione" (nel senso di trasmissione di informazioni da un detenuto all'altro) oggetto del divieto di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ord. pen.
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