Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/09/2019, n. 23860

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/09/2019, n. 23860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23860
Data del deposito : 25 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22083/2013 R.G. proposto da CROMPLASTO SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. A T e dall'avv. F T, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi n. 77.

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione n. 22, n. 18/22/13, pronunciata 1'11/10/2012, depositata il 21/02/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2019 dal Consigliere R G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avv. F T;
udito l'avv. G R per l'Avvocatura Generale dello Stato.

FATTI DI CAUSA

1. C S impugnò innanzi alla CTP di Biella, con distinti ricorsi, due avvisi di accertamento che recuperavano a tassazione IRPEG, IRAP, IVA, rispettivamente per le annualità 1998 e 1999, per quanto ancora rileva, quale costo indeducibile (ai fini delle imposte dirette) e indetraibile (ai fini dell'IVA), l'aumento del canone di locazione di lire 60 milioni.

2. Il giudice di primo grado, con le sentenze nn. 16/2011 e 17/2011, accolse entrambi i ricorsi;
le decisioni sono state riformate dalla CTR del Piemonte che, nel contraddittorio della società, riunite le cause, con la sentenza in epigrafe, ha accolto gli appelli dell'Agenzia. In particolare, la commissione piemontese ha ritenuto non provato l'aumento del canone in quanto, a fronte di un formale contratto di locazione commerciale nel quale era pattuito un canone di lire 90 milioni, da adeguarsi secondo gli indici ISTAT a partire dal quarto anno, gli aumenti, secondo la prospettazione della contribuente, erano stati convenuti "con mere lettere, non raccomandate e quindi prive di data certa, che riferivano di accordi verbali.";
inoltre, il canone era stato ridotto da lire 250 milioni a lire 150 milioni in seguito alla riduzione della superficie locata e, anche a prescindere dal dato economico, le variazioni del canone, successive alla stipula del contratto, erano contenute in lettere prive di data certa, quale evenienza irrituale, trattandosi di società obbligata alla regolare tenuta della contabilità, che, nella circostanza, avrebbe avuto un effettivo interesse, dal punto di vista fiscale, a documentare tali variazioni, a prescindere dalla volontà di registrare detti atti.
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