Cass. pen., sez. V trib., sentenza 09/12/2020, n. 34985

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 09/12/2020, n. 34985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34985
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: FERRARI PIETRO nato a AFRAGOLA il 22/09/1956 avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
udito il Sostituto Procuratore Generale T E che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata la sentenza predibattimentale della Corte d'Appello di Bologna del 13.1.2020 con cui, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Bologna emessa il 5.11.2013, sono stati dichiarati prescritti i reati contestati all'imputato P F di bancarotta fraudolenta per distrazione anche postfallimentare, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto e omessa comunicazione ai sensi dell'art. 220 I. fall. Il fallimento è stato dichiarato il 10.6.2008. 2. Avverso la decisione della Corte d'Appello ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna deducendo un unico motivo con cui chiede l'annullamento della sentenza quanto ai reati di bancarotta fraudolenta, che, a differenza delle altre contestazioni di reato, non erano prescritti al momento della pronuncia e lo saranno soltanto eventualmente a far data dal 10.12.2020, termine in cui decorreranno i dodici anni e sei mesi necessari ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. per l'estinzione del reato per decorso del tempo di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. A prescindere dall'eventuale sussistenza di ulteriori cause di sospensione del termine prescrizionale, il decorso del tempo massimo di prescrizione dei reati di bancarotta fraudolenta è determinato, in effetti, nel termine di dodici anni e sei mesi, sicchè il 10.12.2020 è la data minima di prescrizione delle imputazioni di cui al capo a): si tratta di tre diverse condotte di bancarotta fraudolenta. Appare corretta, pertanto, l'indicazione del Procuratore ricorrente e la sentenza deve essere annullata per tale ragione limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta contestato al capo A dell'imputazione, di cui andrà correttamente verificato il tempo di prescrizione a nchez,9„,, con \ LJ nàzt2 t0 Vx.k.
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