Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3880
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L'attualità dell'ammissione o meno al patrocinio a spese dello Stato non rileva direttamente ai fini della pronuncia sui presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, atteso che tale pronuncia lascia impregiudicata la questione della debenza originaria del contributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 26629/2020 Numero sezionale 5271/2023 AULA 'A' Numero di raccolta generale 3880/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Oggetto Licenziamento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO individuale L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 26629/2020 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Ud. 14/12/2023 Dott. A P PTI - Consigliere - PU Dott. C P - Rel. Consigliera - Dott. F P - Consigliere - Dott. F A - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26629-2020 proposto da: S G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI n. 7, presso lo studio dell'avvocato D A, rappresentato e difeso dall'avvocato V S M;
- ricorrente -
contro 2023 AIR ITALY S.P.A. (già Meridiana Fly s.p.a.), in persona del legale 5271 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 1 Numero registro generale 26629/2020 ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 23, presso lo studio degli Numero sezionale 5271/2023 Numero di raccolta generale 3880/2024 avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, ENRICO BOURSIER Data pubblicazione 12/02/2024 NIUTTA, ANTONIO ARMENTANO, che la rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 64/2020 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 11/08/2020 R.G.N. 156/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2023 dalla Consigliera Dott. C P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato D A per delega verbale Avvocato V S M;
udito l'Avvocato ENRICO BOURSIER NIUTTA.
Fatti di causa
1. La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha respinto il reclamo proposto da Gianluca S e confermato la sentenza di primo grado che, al pari dell'ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato al citato dipendente da Air Italy spa in liquidazione (già Meridiana Fly spa) in data 23 febbraio 2018. 2 Numero registro generale 26629/2020 Numero sezionale 5271/2023 2. La Corte territoriale ha premesso: che con sentenza della Numero di raccolta generale 3880/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 Corte d'appello di Venezia (n. 627/2014) era stata dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti stipulati tra le predette parti e dichiarato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società datoriale a riammettere in servizio il lavoratore;
che il 6.11.2014, dopo la lettura del dispositivo della Corte d'appello di Venezia, la società aveva invitato il S a riprendere servizio come assistente di volo per il giorno 19.11.2014;
che con e-mail del 24.6.2015 il lavoratore aveva comunicato “le coordinate bancarie … per l'accredito delle n. 4 mensilità riconosciute…dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia e della CIGS dalla data di reintegra nel posto di lavoro (19.11.2014)”;
che in data 10.7.2015 la società aveva avvisato il S dell'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese legali, aggiungendo che “al fine di procedere al ripristino del rapporto con la sua collocazione in CIGS, è necessario che lei ci faccia pervenire a stretto giro documentazione attestante l'inesistenza di altra occupazione a far data dal 19.11.2014 circostanza questa che, ove non dimostrata, renderebbe impossibile il ripristino del rapporto di lavoro”;
che il 17.7.2015 il S, senza fornire la documentazione richiesta, aveva presentato domanda di aspettativa non retribuita, della durata massima consentita, per 3 Numero registro generale 26629/2020 Numero sezionale 5271/2023 sopraggiunti motivi personali;
che il 13.10.2015 la società Numero di raccolta generale 3880/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 aveva risposto di non poter concedere l'aspettativa a causa del mancato ripristino del rapporto di lavoro e di aver appreso che il S risultava titolare di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato, della cui cessazione non aveva mai fornito documentazione;
che aveva invitato il predetto a presentarsi presso la Direzione risorse umane di Olbia il 21.10.2015 con la documentazione richiesta per riprendere servizio;
che seguivano telegrammi con cui il S comunicava l'impossibilità di presentarsi il 21.10.2015 ed anche nella data successivamente fissata (16.11.2015);
che su richiesta della società del 24.11.2015, l'Inps ha comunicato, in data 31.12.2015, la condizione del S di lavoratore a tempo pieno e indeterminato dall'1.10.2005 alle dipendenze di terzi;
che con lettera del 5.2.2016 la società ha contestato al S di avere “in assoluto dispregio degli obblighi che le fanno carico, tentato di celare l'esistenza di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il chiaro intento di lucrare compensi e trattamenti che non le sono dovuti, tra i quali anche le indennità di sostegno al reddito poste a carico della collettività, e … percepito illegittimamente somme alle quali non aveva diritto”;
che con lettera dell'1.3.2016 la società ha intimato il licenziamento in tronco. 4 Numero registro generale 26629/2020 Numero sezionale 5271/2023 3. I giudici di appello hanno escluso la violazione del principio Numero di raccolta generale 3880/2024 Data pubblicazione 12/02/2024 di tempestività della contestazione disciplinare;
hanno accertato che il S aveva omesso di comunicare all'Inps, oltre che a Meridiana Fly spa, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso terzi;
hanno rilevato che il predetto non aveva diritto ad alcun trattamento di integrazione salariale, che pure aveva richiesto con la mail del 24.6.2015;
che una corretta informazione avrebbe consentito alla società di evitare di anticipare all'Inps il trattamento salariale integrativo;
che il S “procrastinando consapevolmente il silenzio sull'esistenza di altro rapporto di lavoro subordinato … ha palesemente manifestato la volontà dolosa di cercare di trarre vantaggio dalla sua situazione senza curarsi del possibile danno che avrebbe potuto patire l'azienda, anche nei suoi rapporti con l'Inps;
comportamento che è logicamente idoneo a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento della prestazione da parte del lavoratore”;
che non aveva rilievo l'assenza di precedenti disciplinari, l'inesistenza di concorrenzialità tra le due prestazioni lavorative o, ancora, la mancata effettiva percezione del trattamento integrativo;
che la condotta addebitata non è specificamente prevista dalla contrattazione collettiva tra quelle punibili con sanzione conservativa;
che la stessa è idonea ad integrare la giusta causa di recesso. 5 Numero registro generale 26629/2020 4. Avverso tale sentenza Gianluca S (ammesso al Numero sezionale 5271/2023 Numero di raccolta generale 3880/2024 patrocinio a spese dello Stato) ha proposto ricorso per Data pubblicazione 12/02/2024 cassazione affidato a cinque motivi. Air Italy spa in liquidazione ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 1175 e 1373 c.c. e dell'art. 28 del c.c.n.l. 2014 Trasporto Aereo, per avere la Corte d'appello escluso la tardività della contestazione disciplinare, sebbene intervenuta dopo almeno cento giorni dalla conoscenza formale di esistenza di un altro rapporto di lavoro.
6. Il motivo non è fondato.
7. In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro, poiché il difetto di tempestività della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a pensare che