Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/11/2018, n. 29589

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/11/2018, n. 29589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29589
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 12352-2013 proposto da: R A, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA SABOTINO

12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro 2018 tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI

3727

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 49/2013 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 01/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. L V. R CHE:

1. A R impugnava un sollecito di pagamento, lamentando l'omessa notifica della presupposta cartella di pagamento, oltre alla prescrizione del credito L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi dell'impugnazione di un atto del concessionario e, nel merito, precisava che la cartella di pagamento era stata notificata in data 9 settembre 2008. 2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento.

3. L'Ufficio proponeva appello, lamentando che la cartella presupposta era stata tempestivamente e regolarmente notificata dall'agente della riscossione, in data 9 settembre 2008, come da documentazione prodotta, dalla quale emergeva che la notifica era stata eseguita ex articolo 140 c.p.c., rimanendo del tutto irrilevante la spedizione della successiva raccomandata informativa.

4. La parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto l'Agenzia delle Entrate in primo grado aveva eccepito solo il proprio difetto di legittimazione passiva, sicché i motivi di appello erano inammissibili ex art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Nel merito, pur non volendo accettare il contraddittorio, contestava la legittimità della notifica ex articolo 140 c.p.c.

5. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello rilevando che la doglianza dell'Ufficio costituiva una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto e, dunque, non era soggetta al divieto di cui all'invocato art. 57 d.lgs. n.546 del 1992. Inoltre, quanto alla notifica della cartella di pagamento, in base alla documentazione prodotta osservava che la procedura di notifica era del tutto regolare. Infine la CTR aggiungeva Ric. 2013 n. 12352 sez.
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