Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 29/11/2018, n. 53764

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., ordinanza 29/11/2018, n. 53764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53764
Data del deposito : 29 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTI BERNADETTE nato a MIRANDOLA il 22/07/1971 avverso la sentenza del 21/10/2017 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 21/10/2017, il Tribunale di Ravenna ha applicato a I B ex art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta dalle parti in relazione al reato di furto aggravato commesso il 20/10/2017. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, attraverso il difensore avv. B S denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - vizi di motivazione. Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, in quanto articolando censure relative al vizio di motivazione, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
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