Cass. civ., sez. II, sentenza 10/10/2018, n. 24978
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la seguente SENTENZA sul ricorso 13531-2014 proposto da: COMUNELLA JUS-VICINIA SRENJA-OPICINA OPCINE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domioiliata in ROMA, VIA DORA, presso lo studio dell'avvocato M A L, che la rappresenta e dilsende unitamente all'avvocato P M;2762 - ricorrente contro COMUNE di TRIESTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato A F, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M FIPUZZI, V F;REGONE FRIULI VENEZIA GULIA, in persona del Presidente della Regione pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D I e ETTORE VOLPE dell'Avvocatura della Regione stessa ed elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA COLONNA 355, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione;- controricorrenti - nonchè contro COMITATO per l'AMMINISTRAZIONE SEPARATA dei BENI CIVICI OPICINA, in persona del legale rappresentante pro tempore;int-imAto - avverso la sentenza n. 12/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/04/2014;udita la relazione della causa svolta nella oubblica udienza del 05/07/2018 dal Presidente F M;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato M A L e P Y, difensori della ricorrente,;udito l'Avvocato A F, difensore del Comune di Trieste, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato D I, difensore della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15.4.2008 la Comunella Ius-Vicinia Srenija- Opicina Opcine (di seguito soltanto "Comunella"), persona giuridica di diritto privato giusta decreto del Presidente della Giunta regionale Friuli-Venezia Giulia n. 168 del 15.6.2001, agiva innanzi al Commissario regionale per gli usi civici di Trieste affinché fosse dichiarata l'inesistenza di diritti d'uso civico o di demanio civico su alcune particelle tavolari, ubicate nei comuni censuari di Opicina, Rupigrande e Basovizza. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità del bando commissariale che nel 1955 aveva accertato che sui medesimi beni immobili gravano usi civici;e l'esistenza a proprio favore, per contro, di documentazione tavolare idonea a dimostrare la proprietà dei medesimi fondi. Resisteva il comune di Trieste e, successivamente alla citazione disposta d'ufficio dal Commissario per gli usi civici, anche la Regione Friuli-Venezia Giulia. L'altro chiamato, il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici di Opicina, restava contumace. La domanda era respinta con sentenza commissariale n. 2/12. Affermata la legittimazione passiva della Regione, il Commissario per gli usi civici riteneva non più contestabile la legittimità del bando del 1955, che aveva incluso i terreni contesi tra quelli soggetti ad usi civici. Anche il reclamo proposto dalla Comunella innanzi alla Corte d'appello di Roma, sezione usi civici, era rigettato, a sua volta, con sentenza del 2.4.2014. Riteneva la Corte territoriale che il bando commissariale del 1955 non aveva formato oggetto di impugnazione nei termini prescritti dagli artt. 15, 30, 31 e 42 del R.D. n. 332/28 (Regolamento di esecuzione della legge n. 1766/27), per cui la qualitas soli non poteva più essere messa in discussione tramite i vizi di legittimità allegati (sviamento di potere, carenza di motivazione e varie violazioni di legge). Né detto bando, proseguiva la Corte capitolina, poteva ritenersi affetto da nullità per non essere stato notificato ad eventuali interessati o possessori, atteso che la Comunella aveva ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica solo in epoca recente, ossia nel 2001, e dunque in allora essa non poteva essere destinataria di alcuna notificazione. Neppure era fondato, proseguivano i giudici di secondo grado, l'assunto della parte ricorrente secondo cui la legge n. 1766/27 sarebbe stata abrogata dalla legge n. 97/94 e dalla \ legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3/96, vuoi perché le \ leggi regionali non possono abrogare quelle statali, vuoi in quanto la legge n. 97/94 non contiene nessuna neppur tacita abrogazione della legge n. 1766/27. Avverso detta sentenza la Comunella propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Regione Friuli-Venezia Giulia. Il comune di Trieste e il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici di Opicina sono rimasti intimati. In prossimità della pubblica udienza la Comunella e la Regione hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di legge (ben vero indicate poi nello svolgimento della censura). Sostiene parte ricorrente che la Corte distrettuale non ha minimamente considerato l'art. 10 della legge n. 1102/71, in base al quale le comunioni familiari non sono soggette alla disciplina degli usi civici, e l'art. 3, secondo comma, legge n. 97/94, che ha disposto che le norme vigenti non possono più applicarsi dopo l'entrata in vigore delle norme regionali in materia di proprietà collettiva. Nello specifico, quindi, dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 3/96, che ha riconosciuto alle associazioni personificate, come la ricorrente, la proprietà degli immobili già oggetto di proprietà collettiva in favore dei gruppi ivi residenti, ai beni di tali associazioni non si applicano le norme sugli usi civici. 2. - Il secondo motivo lamenta, analogamente in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme di legge. Si afferma che la sentenza impugnata ha errato nell'applicare la legge n. 1766/27 e il R.D. n. 332/28 perché ha ignorato il datcf dell'iscrizione nei libri tavolari e la circostanza che la Comunella, odierna ricorrente, avendo ottenuto il riconoscimento quale persona giuridica ha pieno titolo ad opporsi, ora per allora, al bando commissariale che includeva le sue proprietà tra i beni soggetti ad uso civico. 3. - I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complennentarietà, sono fondati nei termini che seguono. La controversia interpella questa Corte in ordine alla soluzione di un duplice problema: il primo concerne la soggezione o meno dei terreni oggetto dell'attività di comunelle o vicinie o vicinanze, comunioni familiari montane pro indiviso tipiche dell'altopiano carsico-triestino, alle norme dettate per gli usi e i demani civici dalla legge n. 1766/27;il secondo, eventuale perché dipendente dalla risposta negativa al primo, se nello specifico tale effetto di non soggezione resista al contrario accertamento operato dal bando commissariale, id est se esso possa farsi risalire ad epoca anteriore rispetto a
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