Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/2022, n. 30725
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Testo completo
60, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1387, 1388, 1393, 1745, 1752, 1753, 1903, 2049, 2697 e 2702 c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo e discusso, adducendo che, "se il subagente rilascia certificazioni, polizze e contrassegni sottoscritti dall'agente dotato del potere di rappresentanza della compagnia, anche qualora la documentazione sia contraffatta, il contratto di assicurazione è da considerarsi concluso qualora la compagnia non dimostri l'insussistenza di un proprio comportamento colposo, o di un comportamento colposo del proprio rappresentante, tale da ingenerare l'affidamento erroneo del contraente". Ad avviso della ricorrente, "nella sostanza" il giudice d'appello avrebbe ritenuto che il subagente riceveva il pagamento dei premi e rilasciava i documenti apparentemente sottoscritti dall'agente dotato di poteri di rappresentanza, che "siccome il rapporto fra subagente ed agente non riguarda la compagnia" del comportamento del subagente deve rispondere solo l'agente, e che "nel caso in esame viene però riconosciuto che effettivamente l'agente ha ingenerato nei clienti l'apparenza incolpevole di ottenere certificazione effettivamente sottoscritte dall'agente stesso;
ma tale «apparenza» non coinvolge la compagnia, ma solo l'agente". Afferma a questo punto la ricorrente: "Tale ricostruzione viene contestata". Il giudice d'appello avrebbe impostato la questione "sulla riferibilità dell'operato del subagente all'assicurazione", laddove "il problema posto era diverso e riguardava l'opponibilità del contratto di assicurazione all'impresa assicurativa, per effetto dell'affidamento incolpevole creato dal R". Sarebbe infatti pacifico che quest'ultimo sottoscriveva le polizze. Perciò si tratterebbe "di stabilire se una polizza contraffatta
ma tale «apparenza» non coinvolge la compagnia, ma solo l'agente". Afferma a questo punto la ricorrente: "Tale ricostruzione viene contestata". Il giudice d'appello avrebbe impostato la questione "sulla riferibilità dell'operato del subagente all'assicurazione", laddove "il problema posto era diverso e riguardava l'opponibilità del contratto di assicurazione all'impresa assicurativa, per effetto dell'affidamento incolpevole creato dal R". Sarebbe infatti pacifico che quest'ultimo sottoscriveva le polizze. Perciò si tratterebbe "di stabilire se una polizza contraffatta
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