Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/2011, n. 7589
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1742-2008 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI SO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1113/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/10/2007 R.G.N. 1463/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato TRIOLO VINCENZO per delega TADRIS PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta;
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del Tribunale di Livorno era stata respinta la domanda proposta da ET IA, intesa ad ottener la condanna dell'INPS al pagamento, in suo favore, dell'indennità di disoccupazione per gli anni 2001 e 2002, per il periodo di sospensione estiva dell'attività di pulizia degli istituti scolastici, ove ella era addetta, con rapporto di lavoro in regime di part time verticale.
Con sentenza del 18.10.2007, la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'appello della lavoratrice, dichiarava il diritto del predetta alla percezione della indennità di disoccupazione per gli anni 2000 e 2001 e condannava l'INPS al pagamento di tale indennità, compensando le spese di lite.
La questione devoluta riguardava l'applicazione per analogia del diritto al trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori stagionali al rapporto di lavoro in regime di part-time verticale, rilevandosi, in fatto, il difetto di prova della iscrizione alle liste di collocamento nei periodi di inattività.
Sosteneva, in sintesi, la Corte territoriale che non poteva condividersi il principio espresso da questa Corte, con sentenza a sezioni unite n. 1732/2003, attesa la mancanza di eadem ratio con la previsione in materia di contratti stagionali, in cui la disoccupazione durante il periodo di sosta o di stagioni morte non poteva considerarsi volontaria, laddove nei contratti part time vi era una volontarietà della limitazione temporale e che, peraltro, doveva aversi presente la necessità di limitare - sulla base di scelte discrezionali del legislatore - l'attribuzione del beneficio ad ipotesi riconducibili ad una ontologica caratteristica di alcuni rapporti (cd. stagionali). Osservava che nel contratto part time la prestazione è resa a tempo parziale nell'interesse del lavoratore, ma che, nell'ipotesi considerata, la struttura del contratto era assimilabile a quella del contratto per adesione, onde non poteva condividersi l'osservazione delle Sezioni Unite sulla insostenibilità di una generalizzata estensione del principio di indennizzabilità con riferimento ad una figura contrattuale sorretta dal libero incontro delle volontà delle parti in ordine alla durata su base annua.
Nella specie, riguardante ipotesi di addetta alle mense di istituti scolastici, in cui la prestazione è dall'origine limitata ai periodi