Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10130

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10130
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10130
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C F nato a ROMA il 09/05/1960 avverso l'ordinanza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere U B;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza assunta in data 14 Aprile 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente C F tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dal 13 Gennaio 2013 aL3 Febbraio 2013 e da quella data agli arresti domiciliari fino 6 Dicembre 2013, in relazione a ipotesi di detenzione di una rilevante partita di sostanza stupefacente detenuta dal figlio C M all'interno di un trolley mentre si trovava in qualità di passeggero nel veicolo condotto dal ricorrente che non si era fermato all'alt intimato dalle forze dell'ordine e che aveva tentato di darsi alla fuga per non essere fermato. La Corte di Appello di Lecce in riforma della sentenza di primo grado aveva assolto il C dal reato di concorso nella detenzione dello stupefacente valorizzando le dichiarazioni rese dall'imputato, che era stato P 7 E sottoposto ad esame dibattimentale, ritenendo che pste_yfi il ragionevole dubbio che la condotta di guida elusiva tenuta dal ricorrente prima dell'arresto fosse dipesa dal timore dell'imminente arresto del figlio il quale aveva manifestato al genitore di detenere qualcosa di illecito. Esclusa pertanto nel C F la consapevolezza del trasporto dello _ stupefacente, prima di avere appreso dal trasportato il timore di_e.ro di essere arrestato, riteneva che la condotta successiva iet_a, stata giustificata dal timore dell'arresto del figlio e non già dal proposito di conservare la detenzione dello stupefacente. La condotta andava pertanto inquadrata nella ipotesi di favoreggiamento personale che, nella specie, era ritenuto non punibile in ragione della scriminante di cui all'art.378 cod.pen.

2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, adita per la riparazione, assumeva che non ricorrevano i presupposti per la riparazione in quanto, pure a fronte di riqualificazione giuridica del fatto reato, la condotta del ricorrente, in coincidenza dei fatti per cui era intervenuta pronuncia assolutoria, era stata improntata a inescusabile imprudenza e leggerezza in quanto aveva tentato di sottrarsi all'alt intimato dalle forze dell'ordine dandosi alla fuga con il proprio veicolo fornendo un'apparenza di complicità nella detenzione di stupefacente da parte del figlio. Tale condotta, che integrava ipotesi tipica di colpa grave, si era inserita sinergicamente nel procedimento che aveva portato all'adozione della misura cautelare nei suoi confronti.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del COSENTINO denunciando violazione di legge. Assume che la questione logico-giuridica che il giudice della riparazione avrebbe dovuto risolvere in via preliminare, a fronte di riqualificazione giuridica dei fatti contestati al COSENTINO nella ipotesi di favoreggiamento personale, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto / è se il giudice dell'assoluzione si era limitato ad una diversa valutazione giuridica dei medesimi fatti e dello stesso materiale probatorio esaminato dal giudice della cautela nel disporre la misura cautelare custodiale ovvero se la diversa definizione dei fatti reato era dipesa dalla valutazione di un panorama probatorio più ampio in quanto solo in questa ultima ipotesi sarebbe stato possibile apprezzare l'eventuale rilievo ostativo alla riparazione costituito dalla colpa grave. Evidenzia infatti che, fit Caso in cui il giudice dell'assoluzione si fosse limitato a esaminare i medesimi Fatti e le medesime emergenze a disposizione del giudice della cautela, nessun rilievo preclusivo avrebbe potuto essere riconosciuto alla colpa del ricorrente, in quanto si sarebbe profilata una fattispecie assimilabile alla ipotesi di ingiustizia formale di cui all'art.314 comma 2 cod.proc.pen. e cioè l'esclusione della gravità indiziaria sulla base del medesimo compendio logico—fattuale e probatorio utilizzato dal giudice della cautela. Rileva il ricorrente che, essendo mancata tale preliminare verifica, l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto essere annullata ai fini della puntuale verifica della medesimezza del compendio probatorio valutato dal giudice dell'assoluzione rispetto a quello a disposizione del giudice della cautela.
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