Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2022, n. 18235

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2022, n. 18235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18235
Data del deposito : 6 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 23/02/2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 21/06/2012 con la quale il Tribunale di Napoli, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AF MA responsabile del reato di furto con destrezza — commesso il 24/01/2010 - e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenuta aggravarte e alla recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione AF MA, attraverso il difensore Avv. Aldo Franceschini, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen., in quanto l'imputato si è limitato ad approfittare della momentanea distrazione della persona offesa, circostanza da lui non creata.

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., in quanto la considerazione della recidiva nel computo del termine ex art. 157 cod. pen. e anche nell'individuazione del limite massimo delle interruzioni ex art. 161 cod. proc. pen. vìola il principio del ne bis in idem sostanziale.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 99, sesto comma, 157 e 161 cod. pen., in quanto il limite di cui all'ultimo comma dell'art.99 cod. pen. fa sì che si debba prendere in considerazione solo la condanna a mesi 8 di reclusione ed euro 2 mila di multa di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 06/05/2006, irrevocabile il 13/05/2007, poiché ai fini della recidiva infraquinquennale il nuovo delitto non colposo deve essere stato commesso nei cinque anni dalla "condanna" precedente, ossia dal passaggio in giudicato della sentenza avente a oggetto l'ultimo reato anteriore a quello espressivo della recidiva, sicché il reato si è estinto per prescrizione il 05/02/2020, prima della sentenza impugnata.

2.4. Il quarto motivo denuncia motivazione apparente in ordine alla negata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento, ma deve essere rilevata l'estinzione del reato per prescrizione.

2. Il primo motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Lungi dal far leva su un'asserita momentanea distrazione della vittima, le conformi sentenze di merito hanno giustificato l'applicazione della circostanza aggravante della

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