Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22651

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22651
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MIGLIORISI DARIO nato a PALERMO il 07/08/1974/02 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere V S;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore F C che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Palermo ha rideterminato la pena, per il resto confermando la sentenza con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato D M alla pena di giustizia per i delitti, tra loro uniti dal vincolo della continuazione, di tentata truffa (artt. 56, 640 cod. pen.) e di possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter cod. pen.), commessi in Bagheria il 12 febbraio 2020. L'imputato si sarebbe dapprima messo in contatto telefonico con S G, presentandosi come medico in grado di assicurargli un lavoro previa corresponsione di una somma iniziale a titolo di "fideiussione" che gli sarebbe stata restituita dopo l'inizio dell'attività;
poi, all'incontro pattuito, si sarebbe presentato come maggiore dei carabinieri, esibendo un porta-tesserino con placca in metallo recante la dicitura "Carabinieri" e dichiarandosi incaricato di riscuotere la somma. Il definitivo impossessamento della somma non è riuscito per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, preallertate dalla persona offesa, che hanno tratto in arresto l'odierno ricorrente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi che vengono di seguito enunciati nei limiti previsti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al delitto di tentata truffa: mancherebbe la concreta idoneità degli atti a determinare l'induzione in errore, dal momento che la persona offesa, insospettitasi dopo il contatto telefonico, si era rivolta alle forze dell'ordine.

2.2. Con il secondo motivo deduce analoghi vizi con riferimento al reato di cui all'art. 497-ter cod. pen.: la placca originale sarebbe stata regalata all'imputato da un ex fidanzato della sorella, e dunque mancherebbe il requisito della "illecita detenzione";
la fattispecie difetterebbe di concreta offensività, non essendosi rivelata in grado di ingannare la persona offesa.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore
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