Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 41233

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/12/2021, n. 41233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41233
Data del deposito : 22 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 33573/2018 R.G. proposto da TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in ROMA, via

CAIO MARIO

13, presso lo studio dell'avvocato S C, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in ROMA, via CESARE BECCARIA n. 29, rappresentato e difeso dagli avvocati D A e D B;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3281/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 16/05/2018;
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 14/10/2021 dal Presidente di sezione Dott. F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa A M S, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato G F per delega dell'avvocato D A.

Fatti di causa

1. G T ricorre, con atto notificato il 15/11/2018 ed articolato su di un unico motivo, per la cassazione della sentenza - pubblicata il 16/05/2018 col n. 3281 - con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto il suo appello contro la reiezione della sua opposizione contro il procedimento di espropriazione mobiliare ai suoi danni intrapreso dall'INPS e basata sulla successiva notifica ad essa esecutata, stavolta quale terza debitrice, di pignoramenti presso terzi ad opera di creditori dell'INPS e, precisamente, della medesima T e di tale T M.

2. La corte territoriale ha, in particolare, argomentato in base all'art. 2917 cod. civ., come interpretato da Corte cost. 374/96, per escludere il pericolo, paventato dall'opponente, di essere tenuta, dopo l'estinzione del credito dell'INPS nei suoi confronti a seguito della vendita forzata dei beni mobili di sua proprietà da quest'ultimo pignorati, ad effettuare nuovamente il pagamento nei confronti dei creditori dell'INPS in virtù di quanto disposto dalla suddetta norma, nonché dagli art. 543 e 546 cod. proc. civ.: e per concludere per la piena legittimità e procedibilità della esecuzione mobiliare promossa dall'INPS nei confronti dell'appellante, anche successivamente alla notifica dei pignoramenti presso terzi da parte dei creditori dell'INPS.

3. L'intimato INPS resiste con controricorso. Ric. 2018 n. 33573 sez. 53 - ud. 14-10-2021 -2- 4. Per la pubblica udienza del 14/10/2021 [alla quale la ricorrente non compare, pur avendo instato per la discussione orale, ai sensi dell'art. 23, co.

8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato dapprima al 31 luglio 2021 - dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76 - e poi fino al 31 dicembre 2021, dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126], il Pubblico Ministero deposita conclusioni scritte nel senso del rigetto e, delle parti, la ricorrente deposita memoria, con istanza di rimessione alle Sezioni Unite. Ragioni della decisione 1. La ricorrente articola un unitario motivo, rubricandolo «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc con riguardo all'art. CPC Art. 474, CPC Art. 479, CPC Art. 480, CPC Art. 492, CPC Art. 543, CPC Art. 546, CPC Art. 615, CPC Art. 632 - 388 - 334 cp - 2617 cc.»;
ella sostiene che il pignoramento eseguito - ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. - dal creditor credi toris avrebbe determinato l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con improseguibilità della prima procedura esecutiva, onde evitare la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 cod. pen., mentre il vincolo di indisponibilità determinatosi ex art. 546 cod. proc. civ. renderebbe improseguibile ogni altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente.

2. Questa Corte ha già deciso una fattispecie pienamente sovrapponibile con sentenza 09/07/2020, n. 14597, nel senso della persistenza della proseguibilità del pignoramento mobiliare anche se seguito dal pignoramento presso terzi del credito posto a base del primo: e tanto in base ad argomenti ai quali può qui bastare un integrale richiamo, in piena e convinta condivisione delle medesime premesse e conclusioni raggiunte all'esito della compiuta disamina Ric. 2018 n. 33573 sez. 53 - ud. 14-10-2021 -3- degli stessi elementi oggi addotti dall'odierna ricorrente, siccome non inficiate neppure dalle argomentazioni sviluppate in memoria.

3. Infatti, è agevole rilevare che il pignoramento eseguito dall'INPS ricade su beni della T, rimasta inadempiente al precetto di pagamento: i pignoramenti eseguiti ad istanza del M e della stessa T hanno ad oggetto il credito vantato dall'INPS nei confronti della T;
le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è la T nella prima e l'INPS nelle altre.
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