Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2010, n. 15988
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In caso di alienazione di merce depositata presso l'autorità portuale, titolare dell'interesse sostanziale sotteso al rapporto di deposito non è l'originario depositante ma l'acquirente, il quale, essendo divenuto proprietario delle merci, deve considerarsi pertanto legittimato, in caso di distruzione della merce depositata a seguito di incendio, all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario, secondo un meccanismo di semplificazione e accelerazione dei rapporti sostanziali e processuali conforme ai nuovi principi costituzionali sul giusto processo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. T G - rel. Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SWA SCIETE COTONIERE WATTRELOS in persona del Presidente Signor T S 21783881253, elettivamente domiciliato in RMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S con procura speciale del Notalo Dott. FRANCK RUSSEL in LINSELLES (FRANCIA) il 13/09/2005;
- ricorrente -
contro
AUTORITÀ PORTUALE TRIESTE in persona del suo Presidente Dott.ssa M M 00050540327, elettivamente domiciliata in RMA, PIAZZA ADRIANA 5 PAL. A INT 13, presso lo studio dell'avvocato D M S, rappresentato e difeso dall'avvocato G M con delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 65/2005 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, Seconda Sezione Civile, emessa il 1/12/2004;depositata il 31/01/2005;R.G.N. 63/C/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/03/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato D M S (per delega Avvocato G M);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.
IN FATTO
La società di diritto francese SWA S.A. conviene in giudizio l'ente autonomo del porto di Trieste esponendo di aver acquistato da altra società importatrice alcune migliaia di balle di cotone che una terza impresa aveva depositato, su mandato dell'importatore, presso l'autorità portuale convenuta, e di aver subito la perdita della merce a seguito di un incendio. Chiede pertanto un risarcimento danni (Ndr: testo originale non comprensibile).
La corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda, ritenendo l'acquirente privo di legittimazione attiva in relazione a contratto di deposito stipulato tra un soggetto terzo - che aveva agito in qualità di mandatario dell'imprenditore - e l'ente convenuto, in difetto di prova che l'acquirente stesso avesse stipulato con il terzo un contratto di mandato o di spedizione con l'incarico di porro in essere per suo conto un ulteriore contratto di deposito, non rilevando in contrario i documentati contatti tra acquirente e terzo depositante. Riterrà ancora la corte territoriale adita che, nell'incendio, l'autorità portuale non potesse essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità aquiliana, in assenza di prova di un comportamento colpevole della predetta.
La sentenza è stata impugnala dalla SWA con ricorso per Cassazione sorretto da 3 morivi.
Resiste con controricorso.
L'autorità portuale di Trieste.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1411, 1793 c.c., artt. 81, 100 c.p.c.);
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1705 c.c., artt. 81 e 100 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo, si denuncia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2727 c.c., art. 115 c.p.c.;
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata anche in riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
La corte territoriale e giunta alla conclusione della carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna ricorrente in relazione alla dedotta responsabilità contrattuale dell'autorità portuale per non essere stata essa, proprietaria della merce andata distrutta, titolare del rapporto di deposito, formalmente intercorso tra la resistente autorità portuale e lo spedizioniere P, ritenendo determinante la circostanza della titolarità del rapporto di deposito in capo al depositante, il solo legittimato al conseguente esercizio dell'azione risarcitoria, come, peraltro, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità. È convincimento del collegio che, a tale giurisprudenza, non possa darsi ulteriore seguito.
Con riguardo alla pur peculiare fattispecie del cd. handling aeroportuale, di fatti, questa stessa corte regolatrice ha avuto modo di affermare (Cass. 9810/1997) che, nel particolare rapporto di handling aeroportuale, avente ad oggetto, tra le varie attività di assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle merci sbarcate, è legittimamente ravvisabile (per effetto della consegna delle cose trasportato dal vettore aereo all'impresa esercente, con l'obbligo di quest'ultima di conservarle e restituirle al destinatario) la fattispecie negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale, in caso di avaria della merce in fase di deposito, è, per l'effetto, il principale legittimato a proporre azione risarcitoria nei confronti dell'impresa esercente l'handling. Cionondimeno, l'inadempimento del promittente (l'impresa depositaria) arreca indubbio pregiudizio anche allo stipulante (il valore aereo), atteso l'indefettibile "interesse che lo stipulante deve avere alla stipulazione" (art. 1411 cod. civ.), così che anche a quest'ultimo (oltre che al terzo destinatario) va riconosciuta la (concorrente) legittimazione ad agire per "l'adempimento, ovvero per la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni" (art.1453 cod. civ.), e, dunque, anche per il solo risarcimento dei danni
dipendenti dalla mancata esecuzione del contratto da parte del promittente.
Tale danno va, poi, qualificato come danno "proprio", benché materialmente patito dal terzo destinatario, con conseguente validità dell'eventuale negozio di cessione ad un terzo estraneo di tutti i diritti vantati, nella qualità di "stipulans", dal vettore aereo, (ed a prescindere dal risarcimento operato, o meno, da quest'ultimo direttamente nei confronti del terzo destinatario, in forza del diverso - rapporto contrattuale di trasporto), tra cui, appunto, quello di agire per i danni, in concorso alternativo con il terzo destinatario.
È convincimento del collegio che il principio di diritto possa essere legittimamente esteso, pur nella consapevole peculiarità del rapporto giuridico derivante dall'handling, alla fattispecie in esame (senza che tale estensione importi alcuna attività di integrazione analogica di fattispecie, come infondatamente paventato dal contro ricorrente), atteso che il titolare dell'interesse sostanziale sotteso al rapporto di deposito è, appunto, il proprietario delle merci (mentre il depositante non ne conserva alcuno, all'esito della conclusione del relativo contratto), onde il riconoscimento della legittimazione di quest'ultimo a proporre l'azione risarcitoria, secondo un meccanismo di semplificazione e accelerazione di rapporti sostanziali e processuali, appare sicuramente conforme ai nuovi principi costituzionali sul giusto processo.
Del tutto insufficiente, all'uopo, appare poi la motivazione della corto territoriale nell'esaminare il carattere di deposito a favore di terzo del contratto stipulato dalla P con l'autorità portuale, alla luce della incontestata documentazione prodotta dall'odierna ricorrente, ne' risultare sufficientemente approfonditi i rapporti tra il primo mandante, lo spedizioniere e l'acquirente della merce, anche in considerazione dell'incarico di procedere all'emissione di polizze di carico all'ordine e non nominative e della indiscutibile protrazione dei rapporti tra la SWA e lo spedizioniere P.
All'accoglimento del primo motivo consegue l'assorbimento delle doglianze successive, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio del procedimento ad altra sezione della corte di appello di Trieste, che provvederà alla liquidazione delle spese anche di questo giudizio.