Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2004, n. 12449

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/07/2004, n. 12449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12449
Data del deposito : 7 luglio 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. M G V. A - rel. Consigliere -
Dott. B S - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;



- ricorrenti -


contro
C R;

- intimata -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, n. 86/14/00, depositata il 2.2.2001. Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza, il 12.3.2004, dal relatore Cons. Dr. G V A M;

Udito, per i ricorrenti, l'Avvocato dello stato G P;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M V, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova la signora R C, impugnando il silenzio rifiuto oppostole dall'ufficio, chiese il rimborso della somma di Lire 1.784.662, corrispondente alla ritenuta IRPEF a tassazione separata operata dal datore di lavoro IRITECNA S.p.A sulla somma a lei versata nel marzo 1995 a titolo di risarcimento danni per illegittima collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria, in esecuzione della sentenza di condanna pronunziata, il 10.2.1995, dal pretore di Genova in funzione di giudice del lavoro. Con sentenza n. 250 del 1999 la commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, giudicando fondata la pretesa della contribuente per cui il momento impositivo doveva identificarsi nella data di pronunzia della sentenza pretorile, allorché la norma che impone la ritenuta (articolo 32, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85) non era ancora entrata in vigore.
Propose appello l'ufficio, ribadendo la tesi secondo la quale la ritenuta era stata correttamente operata, perché l'indennità percepita dalla contribuente, quale risarcimento danni dovuto a perdita di reddito da lavoro dipendente, era soggetta a tassazione separata ai sensi degli articoli 46 e 6, co. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), norme già in vigore alla data della
sentenza pretorile. Sostenne, inoltre e comunque, che, applicandosi la tassazione separata alle indennità "conseguite" per risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (articolo 6, co. 2, cit.) ovvero alle somme e valori comunque "percepiti" per lo stesso motivo, anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 16, co. 1, lett. a, T.U.I.R., come modificato dall'articolo 32, D.L. n. 41/1995), dovevasi ritenere adottato dalla legge il
principio di cassa, per cui ricadeva sotto la nuova normativa, entrata in vigore il 24.3.1995 (articolo 49, D.L. n. 41/1995), il pagamento effettuato dopo tale data.
L'impugnazione fu rigettata, con sentenza depositata il 2.2.2001, dalla commissione tributaria regionale della Liguria, sui presupposti della non tassabilità dell'indennità in questione prima delle modifiche apportate al citato articolo 16 dal D.L. n. 41/1995, dell'irretroattività di tale innovazione e dell'inapplicabilità del criterio di cassa, fonte potenziale di conseguenze ingiustificate ed anche di disparità fra contribuenti, colpiti o esentati dal prelievo fiscale solo per effetto della maggiore o minore solerzia del datore di lavoro nell'effettuare i pagamenti.
Per la cassazione di tale sentenza il ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate propongono ricorso, notificato il 20.3.2002, con un solo motivo, cui non resiste l'intimata C R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'amministrazione delle finanze censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1 co., n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 11, disp. prel. c.c.;
6 co. 2, 16 co. 1 lett. a) - nel testo originario ed in quello risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 32, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modif. nella legge 22 marzo 1995, n. 85 - 46, 48 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).
Sostiene che, interpretando correttamente tali norme, risulta erroneo il principio affermato dal giudice a quo, secondo il quale un'indennità a carattere risarcitorio, dovuta al lavoratore in sostituzione di redditi da lavoro ingiustamente perduti, non sarebbe soggetta ad IRPEF mediante tassazione separata, se il provvedimento giudiziale di condanna al risarcimento sia anteriore al 24.2.1995, data di entrata in vigore del D.L. n. 41/1995. Afferma inoltre che, in ogni caso, consistendo il presupposto impositivo nella "percezione" dell'indennità costituente reddito ai fini fiscali (principio di cassa), il pagamento effettuato in epoca successiva all'ultima disposizione di legge citata - avente valore "di chiarimento", non innovativo - deve ritenersi soggetto all'imposta, non assumendo alcun rilievo il momento di formazione del titolo giudiziario di condanna al risarcimento.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In conformità a costante giurisprudenza di questa suprema corte, cui aderisce il collegio, le indennità conseguite, come quella di specie, a titolo di risarcimento di danni da perdita di reddito, essendo equiparabili fiscalmente (articolo 6, co. 2, T.U.I.R.) al reddito perduto, sono soggette ad IRPEF a tassazione separata (articolo 16, co. 1, lett. a, T.U.I.R.: a prescindere dalle successive integrazioni, aventi effettivamente carattere interpretativo, a differenza di quanto ritenuto nella sentenza impugnata che, sul punto, deve pure essere corretta);
restando escluse dall'imposizione, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 41/1995, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, soltanto
le somme percepite a titolo di risarcimento di altri danni, diversi dalla perdita di salari e stipendi (Cass. nn. 12798/2002, 11687/2002, 1467/ 2001, 14241/2000, 9893/1997). Nel caso in esame, non essendo dedotta una diversa funzione risarcitoria dell'indennità, se non quella di reintegrare gli emolumenti omessi per effetto dell'illegittima collocazione del lavoratore in cassa integrazione guadagni, la ritenuta fiscale devesi ritenere correttamente eseguita in base alle citate norme del T.U.I.R., vigenti in epoca anteriore non solo al pagamento, ma anche alla sentenza di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.
L'ulteriore profilo di censura, concernente l'applicabilità del principio di cassa, resta quindi assorbito. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, deve perciò essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, devesi decidere la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, 1^ co., c.p.c., mediante rigetto del ricorso originariamente proposto dalla contribuente. Le spese dell'intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, atteso che la giurisprudenza sopra citata, con cui è stata data univoca interpretazione alle suddette norme, è posteriore all'introduzione del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi