Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2021, n. 27927

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2021, n. 27927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27927
Data del deposito : 13 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 22692-2015 proposto da: MASTRANGELO CARLO OSCAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA

109, presso lo studio dell'avvocato B B, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2321 contro 1372 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e I.C.E. AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE (GIA' ISTITUTO COMMERCIO ESTERO) in persona rispettivamente del Ministro e del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1956/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/03/2015 R.G.N. 8131/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2021 dal Consigliere Dott. A D P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Itb 22692/2015

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d' Appello di Roma ha respinto l'appello di C O M avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ( già Istituto per il Commercio Estero), volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., da accantonare annualmente, di emolumenti retributivi percepiti a vario titolo nell'arco temporale 1990/1994. 2. La Corte territoriale, riassunti i fatti di causa, ha evidenziato che il legislatore con la legge n. 106/1989 aveva attribuito all'ICE personalità giuridica di diritto pubblico, ma aveva assoggettato i rapporti di lavoro con il personale di qualifica dirigenziale alla disciplina dettata dal codice civile. Era stato, inoltre, conferito al consiglio di amministrazione il potere di determinare il trattamento economico dei dipendenti sulla base di accordi sindacali da stipulare tenendo conto delle disposizioni, economiche e normative, contenute nei contratti collettivi nazionali per il settore assicurativo. Successivamente, peraltro, era intervenuta la legge n. 68/1997, con la quale era stata prevista l'applicazione dei contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici.

3. Il giudice d'appello ha, conseguentemente, ritenuto applicabile al rapporto l'art. 13 della legge n. 70/1975 e, richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha escluso che potessero essere inclusi nella base di calcolo della buonuscita voci retributive diverse dallo stipendio tabellare.

4. Per la cassazione della sentenza C O M ha proposto ricorso sulla base W quattro motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese il Ministero e l'Agenzia.

5. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. nonché degli artt. 183, comma 4, 101, comma 2, 420 bis e 112 cod. proc. civ., perché non potevano il Tribunale e la Corte d'appello ritenere applicabile la disciplina prevista dall'art. 13, comma 1, della legge n. 70/1975, senza provocare il contraddittorio e senza considerare che la stessa Amministrazione non aveva mai contestato il diritto dei dipendenti a percepire il trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 2120 cod. civ.. RO 22692/2015 2. La seconda censura, egualmente ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla Corte territoriale la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 75/1970 e dell'art. 38 d.P.R. n. 1032/1973. Il ricorrente, ricostruito nella sua evoluzione il quadro normativo, sostiene, in sintesi, che i rapporti di lavoro instaurati dall'ICE sono sempre stati di pubblico impiego, nonostante l'applicazione, disposta per legge, della contrattazione collettiva di diritto privato, che prevedeva il diritto dei dipendenti e dei dirigenti a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni dettate dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ.. Di ciò hanno preso atto le parti collettive che con l'art. 46 del
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