Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2019, n. 00314
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10232/2014 R.G. proposto da G G, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. F D C e, in forza di procura speciale autenticata dal notaio F G di Palermo il 15 giugno 2018 rep. n. 2127, dall'avv. Alberto Stagno D'Alcontres, con domicilio eletto in Roma, via dei Primati Sportivi 21, presso lo studio dell'avv. E M;-ricorrente - contro D F C, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. F G, con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso d'Aquino 116, presso lo studio dell'avv. S F;-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Mi-l-a-rro' Palermo n. 324 depositata il 28 febbraio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 giugno 2018 dal Consigliere G T;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli avv. Alberto Stagno D'Alcontres per il ricorrente e l'avv. G per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Palermo, investito della domanda di rescissione di un contratto di compravendita di un immobile proposta dal venditore D F C nei confronti dell'acquirente G Gioacchino, ha accolto tale domanda. Ha quindi condannato il convenuto a restituire il prezzo ricevuto (lire 350.000.000). Nello stesso tempo il tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale dell'acquirente, di restituzione della somma di C 94.140,00, che egli aveva dedotto di aver versato per la liberazione dell'immobile venduto da un'ipoteca iscritta a favore di una banca. Contro la sentenza il G ha proposto appello, deducendo, fra le altre censure, che il tribunale aveva deciso la causa nonostante il mancato reperimento, ai momento della decisione, del proprio fascicolo di parte e, conseguentemente, senza tenere conto dei documenti prodotti: ciò il tribunale non avrebbe potuto fare senza disporre in via preventiva le opportune ricerche tramite cancelleria. A sua volta il Di Fede ha proposto contro la sentenza appello incidentale, con il quale ha censurato la decisione nella parte in cui il tribunale lo aveva condannato a restituire al G la somma di lire 94.140.004. La corte d'appello ha rigettato entrambe le impugnazioni. Per quanto interessa in questa sede la corte ha riconosciuto che la decisione del tribunale, di definire la lite allo stato degli atti - 2 - nonostante il mancato reperimento del fascicolo del convenuto al momento della decisione, costituiva coerente applicazione del principio dispositivo delle prove. Secondo la corte di merito l'appellante non aveva dato prova di alcuna situazione che comportasse la necessaria involontarietà della mancanza del fascicolo, non avendo infatti prodotto alcuna certificazione che ne attestasse il ritrovamento negli uffici in un momento successivo alla decisione. Ciò posto la corte ha affermato che la pluralità delle censure fondate su quei documenti non potevano essere accolte, posto che l'appellante non aveva dato alcuna spiegazione «di come ne fosse entrato in possesso successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado». La corte osservava che, quantunque non preceduta da contratto preliminare, la stipula del contratto definitivo non poteva ritenersi una libera scelta del venditore, il quale, avendo ricevuto somme in conto prezzo, avrebbe potuto essere convenuto in giudizio per l'adempimento. Per la cassazione della sentenza G Gioacchino ha proposto ricorso, affidato a undici motivi. Il Di Fede ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie in prossimità della pubblica udienza.
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