Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1964, n. 1899
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I frutti naturali, al pari dei frutti civili, si acquistano giorno per giorno, e spettano, pertanto, all'erede fino alla morte del de cuius e, solo successivamente, al legatario, con la ripartizione dello insieme tra costoro, in proporzione della durata del rispettivo diritto, nell'ipotesi di cui all'art. 984 comma secondo, cod.civ.*
Sul provvedimento
Testo completo
I frutti naturali, al pari dei frutti civili, si acquistano giorno per giorno, e spettano, pertanto, all'erede fino alla morte del de cuius e, solo successivamente, al legatario, con la ripartizione dello insieme tra costoro, in proporzione della durata del rispettivo diritto, nell'ipotesi di cui all'art. 984 comma secondo, cod.civ.*