Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/08/2013, n. 19698
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Il trattamento previdenziale supplementare di fine servizio erogato da talune amministrazioni locali ad integrazione di quello goduto dai dipendenti di tutti gli enti locali, corrisposto da INADEL e CPDEL, è stato abrogato dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, salvo che per coloro già in servizio alla data del 1° marzo 1966 e deliberati dagli organi competenti; esso pertanto costituisce una voce previdenziale ad esaurimento, e la natura integrativa, rispetto a quello legale goduto da ogni altro dipendente, lo rende equipollente al trattamento di fine rapporto, previsto dall'art. 2120 cod. civ., come tale sottoposto al regime impositivo dei redditi separati di cui all'art. 17, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. CIGNA Mario - Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Biondo Fabrizio ed elettivamente domiciliata in Roma in via Crescenzio n. 69;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 52/35/05, depositata il 28 ottobre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone l'appello, ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF con il quale si contestava alla Provincia regionale di Palermo gli omessi effettuazione, dichiarazione e versamento delle ritenute alla fonte sull'indennità supplementare di fine servizio corrisposta nel 1993 ai propri dipendenti in servizio alla data del 1 marzo 1966, secondo la previsione della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 17. Secondo l'ufficio, infatti, l'imposizione sulla detta indennità, corrisposta dalla Provincia stessa, doveva seguire non il regime previsto dall'art. 17, comma 1, del tuir, ma quello di cui al successivo comma 2, essendo essa riconducibile a quelle che la disposizione qualifica "altre indennità", con esclusione quindi, ai fini dell'imposizione diretta, della sua equipollenza al TFR, corrisposto dall'INADEL. La Provincia regionale di Palermo resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con istanza depositata presso la cancelleria di questa Corte il 23 agosto 2010 la controricorrente, dichiarando di volersi avvalere del beneficio previsto dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2- bis, ha chiesto che, ritenuta l'ammissibilità della definizione, la controversia sia dichiarata estinta.
L'Agenzia delle entrate, con successivo