Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2021, n. 30602

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2021, n. 30602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30602
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 13927-2018 proposto da: TRENITALIA S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C/0 STUDIO LEGALE VESCI &

PARTNERS VIA DI RIPETTA

22, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;
2021

- ricorrente -

306

contro

DI SILVIO FABIO, FOGLIETTA ENRICO, PORCARI ALESSIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio degli avvocati PASQUALE NAPPI e MASSIMO NAPPI, che li rappresentano e difendono;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4106/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 4002/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott. R A;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG

13927/2018

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9.11.2017, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Trenitalia avverso la decisione del Tribunale capitolino che aveva rigettato l'opposizione della predetta avverso i decreti ingiuntivi emessi, in favore di F D S, A P ed E F, per il pagamento, quale committente dell'appalto e debitore solidale ai sensi dell'art. 29 del d. Igs. 10 settembre 2003 n. 276, delle somme dovute a titolo di retribuzione dal datore di lavoro/appaltatore, SAES s.p.a.

2. Per quel che rileva nella presente sede, la Corte distrettuale, ritenuta l'applicabilità della norma indicata alle società per azioni a partecipazione pubblica, osservava che, in assenza di espressa previsione legislativa, la decadenza biennale dall'esercizio dell'azione potesse essere impedita da qualsiasi atto scritto stragiudiziale diretto nei confronti del committente, ed escludeva che nella specie si fosse verificata la causa dì estinzione dedotta. I crediti azionati erano relativi ad appalto cessato il 31.7.2009 ed il relativo diritto era stato esercitato a mezzo lettera raccomandata del 29 luglio 2011. 3. Di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l'impugnazione a due motivi, cui hanno resistito, con controricorso, í lavoratori.

4. Entrambe le parti hanno presentato memorie dinanzi alla VI sezione della Corte di cassazione.

5. Il Collegio della sesta sezione, con ordinanza interlocutoria del 9 dicembre 2019, n. 32123, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria, per la trattazione in pubblica udienza, in quanto la questione posta con il secondo motivo di ricorso non risultava essere stata mai affrontata nei precedenti di legittimità.

RG

13927/2018 6. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte e Trenitalia s.p.a. ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il presente procedimento è regolato dall'art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui "Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374, 375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale".

2. Né i difensori delle parti, né il Procuratore Generale hanno fatto richiesta di discussione orale.

3. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione degli artt. 29, secondo comma, d. Igs. 276/2003, 118, sesto comma, d. Igs. 163/2006, 1676 c.c., assumendo che la Corte d'appello erroneamente abbia ritenuto applicabile il regime di responsabilità solidale previsto dalla prima delle norme citate, nonostante che essa società rivesta la natura di società per azioni a partecipazione pubblica, laddove dalla successiva norma di interpretazione autentica (art. 9, co.1, d.l. 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99) é dato evincere che l'intero impianto normativo regolamenti esclusivamente l'occupazione del settore privato.

4. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta violazione dell'art. 29, secondo comma, del d. Igs. 276/2003, per avere la Corte capitolina erroneamente ritenuto che la decadenza ivi prevista possa essere impedita da un atto stragiudiziale, anziché dalla proposizione di domanda giudiziale.

RG

13927/2018 5. Il primo motivo è infondato.

5.1. E' stato reiteratamente affermato da questa Corte che l'art. 29 secondo comma, del d. Igs. 276/2003 è applicabile alle società con partecipazione pubblica, dovendo escludersi la sussistenza di un divieto di applicazione della suddetta norma (divieto, invece, affermato da Cass. 15432/2014 in riferimento alle pubbliche amministrazioni) nei confronti dei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici nella sua qualità di "ente aggiudicatore", vigendo anche per essi il regime di responsabilità solidale stabilito dall'art. 29, secondo comma, d. Igs. 276/2003, quand'anche committenti in appalti pubblici e destinatari della relativa disciplina.

5.2. E' stata, invero, esclusa ogni incompatibilità o rapporto di reciproca elisione tra le due discipline - cfr. Cass. 10731/2016, con rinvio alle argomentazioni ivi esposte con riferimento ai diversi ambiti di incidenza della disciplina di cui al d. Igs. 276/2003, che regola la materia dell'occupazione e del mercato del lavoro, apprestando una più forte protezione e tutela ai lavoratori, titolari di un'azione diretta, in via solidale con il proprio datore di lavoro - nei confronti del committente per ottenere i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell'appalto e di quella di cui al d.lgs. 163/2006 che opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, prevedendo ugualmente una tutela dei lavoratori, ma per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell'appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l'appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico, come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432 - (cfr., ex aliis, Cass. 17.12.2019 n. 33403, Cass.18.9.2019 n. 23303, Cass.

2.5.2019 n. 11536, Cass.

5.3.2019 n.

RG

13927/2018 6333, Cass. 15.11.2017 n. 27014;
Cass.

3.5.2017 n. 10777, Cass.

6.4.2017 n. 8955;
Cass. 17.3.2017 n. 6983;
Cass. 19 maggio 2016 n. 10354).

2. Con riguardo al secondo motivo, va premesso che il testo originario dell'art. 29, comma 2 della I. 276/2003 così disponeva: "In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

2.1. L'art. 1, comma 911, della legge 27.12.2006 n. 296 ha previsto che l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
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