Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/01/2010, n. 1786
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In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. E A - Presidente di Sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. G U - rel. Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31214/2005 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA (80224030587) in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
MORABITO ALESSADRA AGELA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1009/2005 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/07/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;
udito l'Avvocato A M dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C R, che ha concluso che la questione rimessa alle s.u. risulta nel senso che non vi è obbligo di motivazione;
nel merito rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Angela Morabito proponeva ricorso al Prefetto avverso verbale di accertamento di violazione al Codice della strada consistente nel superamento della velocità massima consentita ne tratto di strada ove l'infrazione era stata rilevata.
Il Prefetto, con ordinanza - ingiunzione del 2.12.2004, rigettava il ricorso ed applicava la sanzione;
l'ingiunta proponeva quindi opposizione dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria che, con sentenza depositata il 25.7.2005, la accoglieva, in ragione di un ritenuto difetto di motivazione del provvedimento prefettizio e regolava le spese.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, il Prefetto di Reggio Calabria;
l'intimata non ha svolto attività difensiva.
La seconda Sezione civile di questa Corte, ravvisata l'esistenza di un contrasto relativamente alla rilevanza del vizio di motivazione nell'ordinanza ingiunzione, ha rimesso motivatamente gli atti al primo Presidente, che ha fissato la trattazione della , presente controversia di fronte a queste Sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordinanza con cui ha rimesso gli atti al primo Presidente, la seconda Sezione ha sostanzialmente posto la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice, l'ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l'Autorità amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. Si è rilevato al riguardo un contrasto tra la tesi secondo cui l'ordinanza deve essere motivata in riferimento alla sussistenza dell'infrazione e alla infondatezza dei motivi addotti nel provvedimento amministrativo (cfr. in tal senso Cass. 15.1.1999, n 391;
13.1.2005, n 519) ed altra opinione (Cass. nn 911 del 1996;
4588 del 2001;
5891 del 2004) basata sul presupposto che oggetto del giudizio di opposizione è il rapporto sanzionatorio e non l'atto, e che il sindacato del giudice è esteso alla validità sostanziale del provvedimento sanzionatorio attraverso l'esame autonomo della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della violazione;
conseguentemente, l'omessa, esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale. Al riguardo non sono mancate pronunce che, pur avendo presenti i precedenti surricordati, hanno tentato una via intermedia, ritenendo che l'eventuale nullità dell'ordinanza ingiunzione conseguirebbe solo al mancato esame in essa di motivi nuovi ed ulteriori rispetto a quelli scaturenti dagli atti acquisiti e dalle osservazioni fatte in sede di contestazione dell'infrazione (cfr. SS.UU. 28.12.2007, n 27180). Il vero tema invece su cui deve concettualmente imperniarsi la presente decisione è quello attinente alla natura dell'oggetto del giudizio di opposizione;
e ciò in quanto ove si ritenesse che il rapporto sanzionatorio costituisca la materia del contendere in tema di opposizione, non potrebbe essere revocato in dubbio che i vizi attinenti all'atto impugnato sarebbero irrilevanti ai fini del decidere, essendo devoluta alla cognizione piena del giudice