Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 47999

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 47999
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47999
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C D, nato a BISCEGLIE il 25/02/1978 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere T L;
udito il Procuratore generale, V M, la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È presente l'avvocato S C del foro di TRANI, in difesa di C D, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/2/2021 la Corte di appello di Lecce ha respinto la richiesta di revisione - ai sensi dell'art. 630, lett. a) cod. proc. pen. - della sentenza del GUP del Tribunale di Trani in data 3/4/2012, irrevocabile il 23/11/2013, che aveva condannato D C alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione per il delitto di tentato omicidio aggravato e per la contravvenzione ex art. 703 cod. pen., commessi a Bisceglie nel 2007. 1.1. La sentenza che si era indicata come inconciliabile con quella di condanna è la sentenza del Tribunale di Trani in data 6/5/2015, definitiva il 12/6/2020, che aveva assolto dal medesimo delitto A C, fratello dell'odierno ricorrente, per non avere commesso il fatto.

1.2. Rilevato che, a termini dell'esegesi di legittimità di questa Corte, per la revisione ex art. 630, lett. a) cod. proc. pen., il concetto di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza di condanna con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile deve intendersi come rivelatore di un errore di fatto, ma non può involgere la valutazione del fatto, eventualmente diversa nelle pronunce in contrasto, la Corte leccese ha passato in rassegna le prove sulle quali si sono fondate entrambe le sentenze, ritenendo che nella specie non si fosse al cospetto di alcun errore di fatto, bensì di una diversa valutazione delle medesime operata nei due processi, ed ha conseguentemente respinto la richiesta di revisione. Tali prove sono indicate nelle dichiarazioni della persona offesa, M D P, e nell'intercettazione ambientale del 31/1/2008 in cui tale Domenico Ferrucci aveva commentato l'agguato al Di Pierro attribuendolo a "D e A".
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