Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2012, n. 7409

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L'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, avente per oggetto il trasferimento della proprietà di cosa determinata, postula che l'attore esegua la sua prestazione, o ne faccia offerta nei modi di legge (art. 2932, secondo comma, cod. civ.). Pertanto l'attore che sostenga di non essere più tenuto a quell'adempimento, per aver già eseguito la prestazione dovuta, ha l'onere di fornire la prova del proprio assunto, a norma dell'art. 2697 cod. civ., trattandosi di un fatto costitutivo della pretesa di trasferimento della proprietà "ope iudicis".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 11/05/2012, n. 7409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7409
Data del deposito : 11 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
Dott. BIANCHINI Bruno - Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE SE e TI SE, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. Falco Andrea ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Di Gioia Giovan Candido, in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27;

- ricorrenti -

contro
BMA IMMOBILIARE S.R.L., in liquidazione (P.I. 02642020164), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti Pignatelli Aldo e Sergio del Vecchio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico, n. 38;

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 467/2010, depositata il 14 maggio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 21 marzo 2012 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

uditi gli Avv.ti Andrea Falco, per i ricorrenti, e Del Vecchio Andrea (per delega), nell'interesse della controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2003 la signora ER IU conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo - sez. dist. di Treviglio, la BMA Immobiliare s.r.l., con la quale aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita di un immobile sito in Treviglio (per il quale il coniuge RT GI, socio della stessa società convenuta, aveva versato l'intero prezzo concordato), per sentir accertare la responsabilità della suddetta società in ordine alla mancata stipulazione del contratto definitivo e, quindi, per ottenere, in via principale, la pronuncia della sentenza costituiva ex art. 2932 c.c., oltre alla condanna della medesima convenuta al risarcimento del danno subito, quantificato in Euro 92.926,24 (quale differenza tra prezzo di rivendita e prezzo di acquisto), instando, in via subordinata, per la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della promittente venditrice, con conseguente sua condanna alla restituzione delle somme versate e del doppio della caparra. Si costituiva in giudizio la BMA Immobiliare s.r.l., la quale contestava la domanda proposta e deduceva, tra l'altro, la simulazione relativa del contratto sul presupposto che promissario acquirente era, in effetti, il sig. RT GI, coniuge dell'attrice, insistendo, perciò, per il rigetto della stessa domanda principale e per la condanna della medesima attrice al risarcimento dei danni da quantificarsi in corso di causa, instando, contestualmente, per l'autorizzazione alla chiamata in causa dello stesso RT GI. Autorizzata ed eseguita la chiesta chiamata in causa, i terzo si costituiva in giudizio aderendo alle domande dell'attrice;
all'esito dell'esperita istruzione probatoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 85 del 2006 (depositata il 28 febbraio 2006), dichiarate inammissibili alcune domande formulate dall'attrice e dal terzo intervenuto siccome nuove, congiuntamente ad alcune produzioni documentali siccome tardive, accertava e dichiarava che il contratto preliminare dedotto in controversia era stato stipulato tra la BMA Immobiliare s.r.l. e l'attrice ER IU, rigettando, per l'effetto, la domanda riconvenzionale principale della convenuta;
accertava e dichiarava che il suddetto contratto preliminare era stato stipulato in data 13 giugno 2001;

accertava e dichiarava che il terzo chiamato in causa aveva versato alla società convenuta la somma complessiva di L. 423.033.333 e, conseguentemente, respingeva le ulteriori domande formulate nell'interesse dell'attrice unitamente alle altre domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta;
compensava le spese giudiziali sulla scorta della reciproca soccombenza. Interposto appello da parte di ER IU e RT GI basato su due complessi motivi di doglianza, la Corte di appello di Brescia, nella costituzione della società appellata e senza il compimento di attività istruttorie, con sentenza n. 467 del 2010 (depositata il 14 maggio 2010), rigettava il gravame e compensava le spese del grado.
A sostegno dell'adottata decisione la Corte territoriale rilevava che l'impugnazione era basata essenzialmente su due gruppi di temi di censura. In particolare, il giudice di appello rilevava l'inammissibilità (per carenza di interesse) della doglianza relativa all'assunta erroneità della statuizione del giudice di prima istanza con la quale non erano state ammesse le domande dell'attrice e del terzo chiamato in causa svolte in via di estremo subordine per l'ipotesi inverosimile di accoglimento della domanda avversaria di simulazione;
ravvisava l'inammissibilità della censura inerente la reiezione delle deduzioni istruttorie proposte con le memorie ex art. 184 c.p.c. e riteneva, altresì, l'inammissibilità di ulteriori produzioni documentali siccome prive del requisito di indispensabilità. Con riferimento alle censure attinenti al merito della controversia, la Corte distrettuale, rilevata la superfluità dell'univoco accertamento della collocazione temporale del momento di stipula del preliminare, considerava che, sulla scorta delle prove ritualmente acquisite e valutabili, era rimasto riscontrato che la promissaria acquirente non aveva provveduto al perfetto adempimento dell'obbligo di pagare il prezzo complessivamente pattuito (in relazione all'oggetto globale del contratto) e, di conseguenza, tale circostanza non era idonea a sorreggere, in via alternativa, la domanda ex art. 2932 c.c. o di risoluzione del contratto per inadempimento della promittente venditrice.
Avverso la menzionata sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione ER IU e RT GI riferito a nove motivi, nei riguardi del quale si è costituita, in questa fase, con controricorso, l'intimata BMA Immobiliare s.r.l. in liquidazione. Entrambi i difensori delle parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere disattesa, in via pregiudiziale, l'eccezione di tardività della notificazione del controricorso (e, quindi, di illegittimità della costituzione in questa fase della società intimata) così come sollevata dal difensore dei ricorrenti, perché, a fronte dell'avvenuta notificazione del ricorso in data 12 ottobre 2010, la controricorrente ha consegnato il plico contenente il controricorso all'ufficio postale per la conseguente notificazione (per quanto emergente dalla ricevuta ritualmente depositata in atti) il 18 novembre 2010 e, quindi, entro il termine massimo stabilito dall'art. 370 c.p.c., comma 1, (senza che, in proposito, per il noto principio - ora codificato all'art. 149 c.p.c., comma 3, - della scissione degli effetti per il perfezionamento della notificazione tra notificante e notificatario, abbia rilevanza che il plico sia stato consegnato alla controparte il 23 novembre 2010, successivamente alla scadenza del predetto termine).

2. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto il vizio di falsa ed erronea applicazione degli artt. 1498 e 1470 alla fattispecie concreta (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), chiedendo a questa Corte se, nel caso di specie, in cui il prezzo della compravendita dell'immobile era stato stabilito dalle parti in L. 450.000.000, ad esso si sarebbero dovute aggiungere le altre obbligazioni pecuniarie le quali, pur inerendo lo stesso immobile compravenduto, configuravano un debito ulteriore e derivavano da contratti diversi dalla medesima compravendita.

2.1. Il motivo è infondato e deve essere, perciò, respinto. Secondo la prospettazione dei ricorrenti la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle citate norme avendo cumulato al prezzo pattuito per il trasferimento dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita gli ulteriori oneri e costi di

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