Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3121

CASS
Sentenza
1 aprile 1999
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Sentenza
1 aprile 1999

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Massime • 2

Qualora alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio il venditore - costruttore dell'edificio per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ai quali pertanto non va notificato l'atto di impugnazione per l'integrazione del contraddittorio.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l'art. 83 terzo comma cod. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica con riferimento al giudizio di cassazione soltanto quelli suindicati. Pertanto se la procura non è rilasciata in occasione di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del cit. art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3121
Data del deposito : 1 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
Dott. GI SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OF FF, AN NA, aventi causa di CA LU, MO NA, NO AL, aventi causa di GR EN AN, TI NA, OL AN, TI AN DO, D'AN GIOVNA, TI LU, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'Avvocato TRIBUZIO DONATO,(giusta delega in atti);
successivamente deceduto nel corso del giudizio.

- ricorrenti -

contro
ID RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato D. CARLETTI, difeso dall'avvocato PIETRO PESACANE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 67/95 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 09/05/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Michele ANNUNZIATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per integrazione del contraddittorio, in via principale, o nel merito e in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Melfi, adito da CC LU AT IL, TI AT, CA GI, TI LUa, TI LO ME, D'LO OV, TI Michele, TI LU, OC NC e RI NA LO (tutti acquirenti di appartamenti nel palazzo O" in Rionero in Vulture del costruttore LA UM e istanti per ottenere una quota del locale interrato adibito ad autorimessa comune), con sentenza del 9 novembre 1991 rigettò la domanda, con la compensazione delle spese del grado tra le parti.
Su gravame principale dei nominati acquirenti (con OF LE e IN NN, come aventi causa da CC LU AT;

MO NN e NO FO, come aventi causa da RI NA LO e SC NA come erede di TI Michele) e su quello incidentale del LA (il quale lamentava la compensazione delle spese), la Corte di appello di Potenza con sentenza del 9 maggio 1995 ha rigettato entrambe le impugnazioni. Ha osservato la corte territoriale che il diritto vantato dagli appellanti principali non trova fondamento negli atti di acquisto e la norma all'uopo invocata (art. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765, in tema di spazi per parcheggi) non è applicabile, perché la costruzione dell'immobile in questione risaliva ad epoca anteriore all'entrata in vigore della stessa legge n. 765 (1^ settembre 1967). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli

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