Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2019, n. 49212
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: D'NO NC, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania del 4.7.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. CO Dall'Olio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza del 4.7.2019, ha confermato il provvedimento con il quale il GIP del capoluogo etneo aveva adottato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di NC D'NO ravvisando i gravi indizi dei reati di cui agli artt. 110, 493ter, 61 n. 7, 81 cpv cod. pen. nonché, per altro verso, le relative esigenze cautelari;
2. ricorre per Cassazione il difensore del D'NO lamentando:
2.1 erronea applicazione della legge penale (artt. 125, 274, 275, 277 cod. pen.) con riferimento alla attuale sussistenza delle esigenze cautelari e dei principi di adeguatezza e di proporzionalità della misura adottata;
apparenza della motivazione della ordinanza impugnata con riferimento agli elementi sopra indicati: rileva, infatti, che il Tribunale ha collegato la sussistenza delle esigenze cautelari e la loro intensità alle modalità con le quali si è sviluppata la condotta criminosa a suo avviso inconciliabile con la sua ricostruzione in termini di occasionalità. Oltre a stigmatizzare l'errore in diritto così commesso dai giudici di merito, che avrebbero omesso di considerare gli aspetti concernenti la personalità dell'indagato, ha ribadito come il D'NO avesse utilizzato la propria carta Postepay non assumendo alcuna cautela al fine di celare il proprio aspetto alle telecamere di sorveglianza dei postamat ove erano stati eseguiti i prelievi in contanti. Sottolinea ancora come la "accettazione del rischio" di essere prontamente individuato quale autore dei fatti denota in realtà una scarsa riflessione e, correlativamente, consente di escludere l'esistenza di una ferma volontarietà della condotta criminosa. Rileva inoltre il sostanziale difetto di motivazione della ordinanza impugnata quanto all'avviso del Tribunale di condividere appieno le considerazioni del primo giudice in ordine alla necessità di ricorrere ad una misura di natura custodiale;
denunzia come sia stato in fatto eluso l'obbligo del giudice di motivare in merito alla (in)adeguatezza di una misura meno afflittiva e pur in grado di contenere il ravvisato pericolo di reiterazione ed in ordine alla futura osservanza, tenuto conto della personalità del reo, della fatto-reato, della condotta anteatta e del contesto di vita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
1.1 Con ordinanza del 17.6.2019, il GIP di Catania aveva ravvisato, in capo al D'NO, impiegato postale, gravi indizi del reato di colpevolezza (in concorso con NZ CO FI, ND RI Di UR ed LF RE) in ordine al delitto di cui all'art. 493ter cod. pen. in relazione ai fatti descritti nella provvisoria incolpazione commessi in danno di un correntista postale titolare di una carta Postamat abbinata al proprio conto corrente che gli era stata sottratta ed abusivamente utilizzata per prelievi, ricariche e "giroconti" sino a "svuotare" il conto.
1.2 n Tribunale ha riportato per esteso la parte del provvedimento cautelare impugnato contenente la ricostruzione dei fatti quali, a parere del GIP, risultanti dagli atti di indagine trasmessi dal PM;
in particolare, veniva in quella sede richiamato il contenuto della denuncia sporta da LF NC in merito a "ricariche" di Postepay, ai prelievi di denaro contante ed al postagiro, eseguiti mediante la sua carta Postamat tra il 13.2.2019 ed il 21.2.2019, con correlativo addebito sul proprio conto corrente che, all'esito, risultava sostanzialmente svuotato.Le indagini avevano consentito di accertare che la carta Postpay "ricaricata" era intestata al D'NO che era stato anche ripreso da una videocamera di sorveglianza in occasione di uno dei prelievi eseguiti con la carta del NC, eseguito in data 17.2.2019. Anche il "postagiro" di Euro 15.000 era avvenuto in favore del D'NO come tutte le operazioni in danno della vittima erano state confermate dagli estratti conto relativi alla posizione dell'odierno ricorrente ed acquisiti dalla polizia giudiziaria mentre gli altri prelievi erano stati oggettivamente comprovati anche dalle immagini delle videocamere di sorveglianza. Il GIP aveva inoltre ipotizzato che il D'NO fosse venuto in possesso della carta Postamat del NC da NZ CO FI, operatore allo sportello presso cui la persona offesa aveva eseguito diverse operazioni in data 13.2.2019 per poi non rinvenire la propria carta avvedendosi, soltanto il successivo 22.2.2019, dell'avvenuto "svuotamento" del conto corrente avvenuto nei giorni precedenti. Il primo giudice aveva inoltre riportato gli