Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/10/2020, n. 23153

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In tema di dirigenza medica, l'art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992, "ratione temporis" vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 22 della l. n. 183 del 2010 - il quale prevede, tra l'altro, che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo -, non esclude la ammissibilità del recesso anticipato, ai sensi dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., in l. n. 133 del 2008, nei confronti del dirigente responsabile di struttura non complessa che abbia maturato la massima anzianità contributiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito con la quale era stato dichiarato il diritto al reinserimento in servizio di un dirigente medico di struttura non complessa che, alla data di entrata in vigore della l. n. 183 del 2010, aveva già maturato la massima anzianità contributiva ed era stato destinatario di provvedimento di recesso anticipato da parte dell'Azienda sanitaria).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 22/10/2020, n. 23153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23153
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

) T IT R I D E T N E S E L 22 OTT, 2020 L O B E T N E S AULA 'B' S E 23 153/20 N O I Z A R T S I G E R Oggetto E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N E S E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8371/2015 Cron.23153 Dott. LUCIA TRIA Presidente Dott. A D PO Consigliere - Rep. Ud. 22/07/2020 Dott. C MTA Rel. Consigliere CC Dott. FRANCESCA SPENA Consigliere ConsigliereDott. R BE' ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8371-2015 proposto da: AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE 31, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO CAPPARELLI;
ricorrente contro 2020 S A, elettivamente domiciliato in 1363 ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso 10 studio dell'avvocato V D M, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente avverso la sentenza n. 9535/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/12/2014 R.G.N. 4416/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. C MTA. R. Gen. N. 8371/2015 Rilevato che:

1. con sentenza n. 9535/2014, pubblicata in data 6 dicembre 2014, La Corte d'appello di Roma, adita da A S, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto dello S al reinserimento in servizio presso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma, quale dirigente medico di I livello, a far data dal 24/11/2010, con condanna dell'Azienda appellata al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 3.228,31 mensili per tredici mensilità annue dal 24/11/2010 fino al compimento del 70° anno di età, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione del credito al saldo;
A S aveva dedotto di essere stato licenziato dall'Azienda in data 22/7/2010 in base all'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e di aver presentato domanda di reinserimento in servizio in data 24/11/2010 ai sensi dell'art. 22 della I. n. 183 del 2010, sul presupposto di essere stato in servizio alla data del 31/1/2010, di non aver compiuto il 70° anno di età, di non aver maturato il 40° anno di servizio effettivo;
tale domanda era stata respinta dall'Azienda con nota del 28/11//2010 per il fatto che egli non aveva 65 anni di età al momento del collocamento in 9 quiescenza per compimento della massima anzianità contributiva;
il Tribunale aveva rigettato il ricorso dello S sostenendo che la disposizione di cui all'art. 22 della I. n. 183 del 2010 non attribuiva al dirigente medico un diritto soggettivo a proseguire nel rapporto fino al 40° anno di servizio effettivo avendo l'amministrazione un potere discrezionale di negare tale prosecuzione ed altresì evidenziando che detta disposizione sarebbe stata condizionata da quella di cui all'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008;
al contrario la Corte territoriale riteneva che, essendo la disposizione di cui all'art. 22 di carattere speciale, prevalente rispetto alla disciplina generale di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, la stessa comportasse il diritto dello S al reinserimento in servizio, non essendo applicabile la disposizione di cui all'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010 (trattenimenti in servizio disposti entro il limite delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente) relativa a trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011;
3 R. Gen. N. 8371/2015 2. avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Azienda Policlinico Umberto I di Roma con due motivi;

3. A S ha resistito con controricorso;

4. l'Azienda Ospedaliera si è successivamente costituita con nuovo difensore;

5. non sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo l'Azienda Ospedaliera denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 22 della I. n. 183 del 2010 in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.;
censura la sentenza impugnata per non aver considerato legittimo il mancato accoglimento, da parte di essa Azienda, dell'istanza presentata dallo S di permanenza in servizio in quanto da un lato detto dirigente medico non aveva compiuto il 65° anno di età e, dall'altro, non aveva maturato i 40 anni di servizio effettivo, avendo cessato la propria attività in base alla legge Brunetta (40 anni di contributi);
sostiene che le modifiche introdotte dalla I. n. 83 del 2010 non hanno

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