Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 29393

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/11/2018, n. 29393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29393
Data del deposito : 15 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1115-2017 proposto da: M G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LAZIO

20-C, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S D;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrenti -

nonchè

contro

M O;
- intimata - avverso la sentenza n. 240/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 30/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/09/2018 dal Consigliere ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati S D e R G per l'Avvocatura Generale dello Stato.

Fatti di causa

Con sentenza del 17/6/2015- 30/7/2016, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in riforma della sentenza definitiva del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, resa il 17/4/2014, ha respinto le domande di G ed O M, intese ad ottenere l'accertamento del limite della zona demaniale dell'alveo del lago di Garda e la reintestazione della proprietà dei fondi distintamente specificati, siti al di sopra della quota di metri 65,05 s.l.m., intestati sino al 1959 al dante causa G F Mzan e successivamente imperativamente volturati a favore del Demanio con la nota di variazione n.84 del 6/6/1962, in esecuzione del d.m. LL.PP. del Ric. 2017 n. 01115 sez. SU - ud. 11-09-2018 -2- 20/8/1948, n.1170, individuativo della linea di delimitazione del demanio lacuale nella quota di mt. 65,59 sul livello del mare. Nello specifico e per quanto ancora rileva, il TSAP ha richiamato la propria precedente pronuncia n.215 del 2015, che ha stabilito che «dalla peculiare natura provvedimentale avente efficacia generale del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 20 agosto 1948 n.1170 che fissa in mt. 65,69 (rectius, 65,59) s.l.m. il livello altimetrico che il lago di Garda raggiunge in occasione delle piene ordinarie onde delimitarne il perimetro, consegue (oltre alla non disapplicabilità dello stesso da parte del giudice ordinario nelle singole fattispecie), che l'attuale livello di detta quota non può essere stabilito mediante accertamenti tecnici disposti per le singole fattispecie controverse, ma dal Ministero dei Lavori Pubblici e dell'Ambiente (la cui competenza sul punto non è venuta meno per effetto dell'art.86 d.lgs. n.112 del 1998), che, con provvedimento generale avente efficacia erga omnes, deve individuare e delimitare i bacini idrografici nazionali ed accertare la trasformazione dell'ambiente, avvalendosi del servizio Tecnico Nazionale idrografico (artt.

1.3 d) e 9 legge del 1989 n.183) e degli Uffici periferici del Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali (DSTN), incorporati nelle strutture operative regionali, ovvero delle agenzie (ARPA) o di enti regionali, e proteggere le coste in concorrenza con le Regioni (art.69.2 lett.d) D.Igs del 1998 n.112)». Il TSAP ha affermato che spetta all'Amministrazione, successivamente, esercitare il potere di rideterminazione dei confini tra i beni demaniali e quelli privati in conformità dell'iter stabilito dall'art.3 del r.d. 726/1895, che demanda la competenza al Prefetto sentiti il Genio civile e l' Intendenza di finanza, in contraddittorio con gli interessati, come era avvenuto nel caso con la nota di variazione del 6/6/1962, n. 84. Il TSAP ha conseguentemente respinto le domande di accertamento della proprietà privata dei terreni indicati ed ha ritenuto di Ric. 2017 n. 01115 sez. SU - ud. 11-09-2018 -3- compensare le spese di lite, avuto riguardo al diverso orientamento espresso dalle Sez.Un. nel 1994, con le pronunce 10908 e 13834. Ricorre avverso detta pronuncia la sola G M con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Si difendono l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'economia e delle finanze. O M non ha svolto difese. Ragioni della decisione 1.In via pregiudiziale, i controricorrenti eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per tardività, ex art.183 del r.d. 1775/1933, sostenendo che la ricorrente, che deduce di avere ricevuto la notifica del dispositivo della sentenza del TSAP il 21/11/2016, deve avere ricevuto in data anteriore la comunicazione della sentenza, dalla quale, secondo la parte, decorre il termine per la proposizione dell'impugnazione. Detta eccezione è infondata, atteso che l'art.202 del r.d. 11/12/1933, n.1775, nel prevedere il ricorso per cassazione per le pronunce rese ai sensi degli artt.200 (in grado d'appello) e 201, richiama il disposto di cui all'art.183, che nella parte che qui rileva dispone: «. Per la pronunciazione e la forma delle sentenze si osservano le norme stabilite negli articoli 356 a 360 del Codice di procedura civile. La pubblicazione delle sentenze incidentali o definitive avviene mediante deposito in cancelleria, a cura del presidente o di chi ne fa le veci, dell'originale sottoscritto dai votanti. Il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne da' avviso alle parti perche' provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere entro cinque giorni ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione >> Ric. 2017 n. 01115 sez. SU - ud. 11-09-2018 -4- Ora, come affermato tra le altre, nella pronuncia Sez. U. 9/7/2001, n. 9321, che a sua volta richiama, tra le altre, la precedente sentenza 3/4/1998 n.3471, il termine per la proposizione del ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione contro le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è di quarantacinque giorni (e non di trenta giorni), giacché l'art.202 del t.u. cit., che riduce alla metà il termine fissato dall'art. 518 del codice di rito allora vigente, contiene un rinvio materiale, con la conseguenza che, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile, l'indicata riduzione alla metà del termine per il ricorso deve essere riferita al termine di novanta giorni fissato nel previgente art. 518 del codice di rito del 1865. Ed altresì, come ribadito nella pronuncia Sez.U. 11/7/2011, n.15144, in base alla disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio;
alla luce di siffatta esegesi della predetta normativa in senso correttivo ed evolutivo rispetto a quella in precedenza adottata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ma pur sempre compatibile con il relativo dato letterale, ne consegue che, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali. Ric. 2017 n. 01115 sez. SU - ud. 11-09-2018 -5- Ne consegue che, notificato alla sig.M il dispositivo della sentenza ex art.183 r.d. 1775/1933 in data 21/11/2016, è tempestiva la proposizione del ricorso per cassazione, avvenuta il 28/12/2016, con l'inizio del procedimento notificatorio.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi