Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/06/2023, n. 15820
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Testo completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29431/2017 R.G. proposto da S F, V M B e L D, elettivamente domiciliat i in R oma , presso l a cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenta ti e dife si dall’avv. M C -ricorrenti -
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via le Antonio Buozzi n. 87 , presso l o studio dell’avv. M C , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. M L V -controricorrente - avverso la sentenza n. 475 /201 7 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 9/6/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal Consigliere A Z.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame proposto dai ricorrenti – dipendenti del Comune di quella città – contro la sentenza con cui il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva a sua volta respinto la domanda dei lavoratori diretta ad ot tenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle loro retribuzioni, con la conseguente condanna dell’ente comunale al pagamento di quanto indebitamente trattenuto. Contro la sentenza d’appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione a rticol ato in due motiv i . Il Comune di Torino si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consigli o ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: «illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare la normativa relativa al T.F.R. applicato ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2001 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.».
2. Il secondo motivo è così rubricato: « erroneità e in ogni caso contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la normativa di attuazione alla l. 335/1998 e quindi accordo del 29.7.1999 e
DPCM
2.3.2001 all’art. 1, commi 3 e 4, siano conformi ai principi dettati dalla legge quadroe conformi ai principi di cui all’art. 3 e 36 Cost.».
3.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni già espresse da questa Corte in due rec
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, via le Antonio Buozzi n. 87 , presso l o studio dell’avv. M C , che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. M L V -controricorrente - avverso la sentenza n. 475 /201 7 della Corte d’Appello di Torino, depositata il 9/6/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2023dal Consigliere A Z.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Torino rigettò il gravame proposto dai ricorrenti – dipendenti del Comune di quella città – contro la sentenza con cui il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva a sua volta respinto la domanda dei lavoratori diretta ad ot tenere l’accertamento dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro sull’80% delle loro retribuzioni, con la conseguente condanna dell’ente comunale al pagamento di quanto indebitamente trattenuto. Contro la sentenza d’appello i lavoratori hanno presentato ricorso per cassazione a rticol ato in due motiv i . Il Comune di Torino si è difeso con controricorso . Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consigli o ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente: «illogicità e palese erroneità con cui la Corte d’Appello ha ritenuto di applicare la normativa relativa al T.F.R. applicato ai lavoratori pubblici assunti dopo il 2001 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.».
2. Il secondo motivo è così rubricato: « erroneità e in ogni caso contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la normativa di attuazione alla l. 335/1998 e quindi accordo del 29.7.1999 e
DPCM
2.3.2001 all’art. 1, commi 3 e 4, siano conformi ai principi dettati dalla legge quadroe conformi ai principi di cui all’art. 3 e 36 Cost.».
3.I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondati per le ragioni già espresse da questa Corte in due rec
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