Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2023, n. 04955
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LORENZI MANUELE nato a RIMINI il 15/08/1970 BIANCHINI MATTEO nato a CATTOLICA il 25/07/1984 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere D C;lette/sentite le conclusioni del P.G. FERDINANDO LIGNOLA RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di cassazione, Sez. 3, con sentenza n. 34397 del 21/06/2022, dep. 19/09/2022, ric. V G ed altri, ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati avverso la sentenza con cui il Tribunale di Rimini il 17 luglio 2020 ha condannato - anche - M L e M B, in qualità di legali rappresentanti della s.n.c. "S.A.R.M. di L Manuele & C.", responsabili della contravvenzione di gestione illecita (recupero e smaltirnento) di rifiuti non pericolosi (lana di roccia, silicato con proprietà isolanti, proveniente da demolizioni edili) di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, fatti commessi sino al 23 settembre 2015. 2. Propongono ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. M L e M B affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunciano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento in ragione di inesatta percezione, risultata in concreto determinante, delle oggettive e documentali risultanze processuali in ordine all'imputazione. Rammentano i ricorrenti che agli imputati è stato contestato di avere, nella qualità di amministratori della S.A.R.M., in concorso con V G legale rappresentante della soc. Eureka s.r.l. effettuato attività di recupero e smaltimento ( messa in riserva R13) di rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali isolanti provenienti da demolizioni edili ( lana di roccia), identificati con cod CER 17 06 04 per un quantitativo di 2040 Kg in assenza di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e ss Dlgs 152/2006.In particolare la società Sarm consegnava per lo smaltimento la lana di roccia alla soc. Eureka s.r.l. nonostante quest'ultima fosse priva delle necessarie autorizzazioni e che li stoccava nel manufatto sito in Morciano di Romagna. Dagli atti di indagine (verbale di sequestro) e dall'istruttoria svolta in primo grado (esame del M.Ilo Crocetti del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri e di tre testi dipendenti della S.A.R.M.) è emerso che dipendenti della soc. S.A.R.M., amministrata da L e B, smontando un macchinario presso un cantiere, hanno rinvenuto lana di roccia, sicchè la s.r.l. S.A.R.M. si è rivolta, sostenendo peraltro i relativi costi, alla soc. Eureko, munita di regolare autorizzazione al trasporto, come pacificamente emerso dall'istruttoria e come riconosciuto in sentenza, affinchè Eureko smaltisse la lana di roccia presso i siti autorizzati, ciò che però non è avvenuto, in quanto la soc. Eureko, anzichè smaltire immediatamente i rifiuti, li ha temporaneamente depositati presso la propria sede, ove sono stati rinvenuti dai Carabinieri del N.O.E. e posti sotto sequestro.Lamentano che alle pp. 9-10 della motivazione della sentenza di condanna del Tribunale di Rimini (allegata materialmente al ricorso sub n. 2), si motiva l'affermazione di responsabilità in ragione della omessa vigilanza da parte degli stessi ricorrenti sull'agire della soc. Eureko, cui erano stati consegnati i rifiuti, considerato che i rifiuti venivano stoccati in big bag chiusi senza precise indicazioni circa le modalità di smaltimento e sul contenuto;si sottolineava le piccole dimensioni delle ditte, da anni legate da rapporti di collaborazione, scambio richiamando il principio di diritto puntualizzato da Sez. 3, n. 15941 del 12/02/2020, F, Rv. 278879, in tema di delega (secondo cui «In tema di gestione dei rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza;d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato)»). Si sottolinea criticamente che tale richiamo giurisprudenziale da parte del Tribunale sarebbe del tutto impertinente in quanto dalla motivazione della sentenza in questione (che si riferisce testualmente) si evince chiaramente che si tratta di deleghe rilasciate all'interno della stessa società e non già verso l'esterno: e si evidenzia come «nel caso che ci occupa, di contro, non si tratta affatto di alcuna delega di funzioni interna all'impresa, bensì di un appalto intervenuto tra due società distinte, fra loro totalmente indipendenti, sicchè il legale rappresentante ed il socio della S.ar.m. erano oggettivamente impossibilitati ad ingerirsi nell'attività della Eureko s.r.l. alla quale avevano appaltato il trasporto e lo smaltimento di quei rifiuti, non essendo affatto tenuti, ovviamente, a recare "precise indicazioni sul contenuto... precise modalità di smaltimento" ad Eureko s.r.l. che operava in piena ed ovvia autonomia ed indipendenza» (così alla p. 6 del ricorso), tanto che «In sede di trattazione del ricorso in pubblica udienza, lo stesso P. G. nella persona del Dott. Giuseppe Riccardi, avendo ben compreso i gravi errori in cui era incappato il Giudice di prime cure, in sede di requisitoria, concludeva chiedendo "l'annullamento con /(À rinvio della sentenza impugnata per L Manuele e B Matteo» (così alla p. 6 del ricorso). La Corte di cassazione, Sez. 3, tuttavia, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando espressamente, alle pp. 4-5 della motivazione, il precedente di legittimità secondo cui «In tema di gestione dei rifiuti, Pappaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto» (Sez. 3, n. 11029 del 05/02/2015, D'Andrea e altro, Rv. 263754). Nondimeno - osservano i ricorrenti - la sentenza in questione non avrebbe tenuto conto che i doveri dell'appaltatore (nel caso di specie, soc. Eureko) si estendono al committente (nel caso di specie, soc. S.A.R.M. di L e B) ma solo nei casi di ingerenza o di controllo diretto da parte del committente sull'attività svolta ( cfr. Sez. 3, n. 35172 del 07/04/2015, G L ed altro, non mass.;Sez. 3, n. 41699 del 08/05/2018, S M, non mass.;Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, R, Rv. 278531). Sottolineato, dunque, che è incontestato in punto di fatto che B e L si limitarono a consegnare i rifiuti alla soc. Eureko, che, in piena autonomia, doveva provvedere al loro trasporto e smaltimento, questo essendo l'oggetto dell'appalto nel quale i primi non si ingerirono affatto, si lamenta da parte dei ricorrenti un travisamento delle emergenze processuali e in specie che i rifiuti fossero stoccati presso Sarm quando invece furono stoccati presso Eureko(così alla p. 9 del ricorso), circostanze di fatto con riferimento alle quali è chiaro l'errore percettivo. In punto di fatto, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe «incontestabile che L e B non hanno mai stoccato i rifiuti di cui al capo di imputazione presso la sede della S.a.r.m. s.n.c., ma anzi - diligentemente e nel totale rispetto della legge - si sono rivolti ad Eureko s.r.l. per il trasporto verso il centro deputato allo smaltimento (attività rispetto alla quale questa ultima era perfettamente regolare sul piano autorizzato), senza affatto ingerirsi nell'attività alla stessa demandata. Ed è stata, invece, quest'ultima società, dopo aver ritirato presso il cantiere i 13 big bag [contenenti i rifiuti], a depositarli maldestramente presso la propria sede anziché conferirli nell'immediato ai centri autorizzati allo smaltimento» (così alla p. 9 del ricorso). Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con i conseguenti provvedimenti. 4 Il 3. Con memoria in data 2 novembre 2022 i ricorrenti hanno ribadito le ragioni del ricorso, insistendo per l'accoglimento dello stesso.
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