Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/04/2018, n. 17369

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/04/2018, n. 17369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17369
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C M nato il 28/10/1971 a PAOLA avverso la sentenza del 27/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S

DRE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M D M che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. Udito il difensore ikf

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di C M dal Tribunale di Paola, con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di detenzione continuata di plurimi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (fatti di lieve entità) e condannato, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 2.500 di multa, oltre a statuizioni accessorie.

2. Avverso tale decisione ricorre per la sua cassazione il C, a mezzo del difensore di fiducia, avv. G B. Con unitario motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73, co. 1, 4 e 5 T.U. Stup. e vizio della motivazione per aver la Corte di Appello ritenuto che lo stupefacente fosse destinato alla cessione a terzi e non all'uso personale del C sulla base del solo dato ponderale, superiore ai limiti massimi indicati con decreto ministeriale, e sulla valutazione di non credibilità degli argomenti difensivi, peraltro giustificata con motivazione apparente. L'esponente, inoltre, contesta la valutazione fatta dai giudici di merito della situazione reddituale del C e della suddivisione in dosi dello stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il ricorrente ha sottoposto a censura unicamente il giudizio per il quale lo stupefacente rinvenuto nell'abitazione del C (tre confezioni di marijuana, del peso rispettivo di 3 grammi, 3 grammi e 64 grammi) era detenuto per la cessione a terzi. A fronte della deduzione di una errata applicazione della norma incriminatrice va rammentato il condivisibile insegnamento espresso da questa Corte secondo il quale, in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, dep. 12/11/2014, P.G. in proc. Salaman, Rv. 260991). La Corte di Appello non ha fatto errata applicazione di tale principio. Lungi dal limitarsi alla considerazione del solo dato ponderale, deducendo da questo la destinazione illecita, il giudice distrettuale ha giustificato il proprio giudizio facendo riferimento altresì al modo di presentazione dello stupefacente, suddiviso in appositi sacchetti;
alle modalità della condotta, connotata dall'occultamento dello stupefacente in diversi angoli della casa, dalla codetenzione di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento (carta stagnola e involucri in cellophane);
e ad altre circostanze dell'azione, come il possesso di 145 euro in banconote di piccolo taglio;
il basso reddito dell'imputato, incompatibile con la tesi della provvista ed invece deponente per la cessione a terzi quale mezzo per reperire i mezzi necessari all'acquisto di stupefacente per l'autoconsumo.
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