Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/2014, n. 26356
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Nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la controversia prosegua oltre la fase sommaria a seguito dell'opposizione dell'intimato, la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. costituisce l'atto in cui si cristallizzano le posizioni delle parti, sicché non può ritenersi integrata, prima del deposito dell'anzidetta memoria, una non contestazione di un fatto idonea ad esonerare la controparte dalla relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della sublocatrice per mancata prova della tempestività della disdetta della locazione, la cui tardività era stata eccepita dalla subconduttrice soltanto nella memoria ex art. 426 cod. proc. civ.).
Sul provvedimento
Testo completo
o v i t a r g e ) t T n U i B o I ORIGINAE t u R b T i r t K n O o C 26356/2 014 REPUBBLICA ITAIANA IN NOME DEL POPOLO ITAIANO Locazione tempestività LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE della disdetta- TERZA SEZIONE CIVILE contestazione contenuta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: nella memoria ex Dott. LIBERTINO ABERTO RUSSO Presidente art. 426 cpc Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO R.G.N. 7790/2012 - Consigliere - Cron.26356 Dott. RFAELE FRASCA Rel. Consigliere Rep. @.1. Dott. D SI - - Consigliere Ud. 09/10/2014 Dott. ANTONELLA PELLECCHIA PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7790-2012 proposto da: OVIESSE SPA 03147990273, in persona Generale, FRANCESCO dell'Amministratore e Direttore SAMA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato P C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI REHO giusta procura a margine del ricorso;2014 - ricorrente 1970 contro AUTOPARKING VINCI DI CERCI ANTONIO &C SAS 0657949100, in delpersona socio accomandatario e legale domiciliata in rappresentante p.t., elettivamente 11, presso lo studio ROMA, VIA E.QUIRINO VISCONTI dell'avvocato AESSANDRO GIOIA, che loarappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso; controricorrente - avversO la sentenza n. 3020/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2011 R.G.N. 4776/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 09/10/2014 dal Consigliere Dott. DANILO udienza del SESTINI; udito l'Avvocato P C; udito l'Avvocato AESSANDRO GIOIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Oviesse s.p.a., sublocatrice di un'area destinata a parcheggio, intimò sfratto per finita locazione alla subconduttrice Autoparking Vinci s.a.s. e la convenne per la convalida, assumendo di avere comunicato all'intimata -in data (data in cui 9.7.2007- il recesso per il 28.2.2008 sarebbe scaduto il contratto fra la medesima Oviesse e la locatrice Cassa di Previdenza Monte dei Paschi di Siena), Aziendale del tale comunicazione doveva precisando che intendersi anche come disdetta rispetto alla naturale scadenza del 14.7.2008. Disposto il mutamento del rito, a seguito dell'opposizione dell'intimata, il Tribunale accolse la domanda dell'Oviesse in relazione alla scadenza dl 28.2.2008. La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, affermando che il contratto non era cessato alla data del 28.2.2008 (in quanto il contratto tra la Oviesse e la propria locatrice era stato rinnovato) e rilevando che, in relazione alla scadenza del 14.7.2008, difettava la prova della tempestività della disdetta. Ricorre per cassazione la Oviesse s.p.a. affidandosi a due articolati motivi;resiste la Autoparking Vinci s.a.s. di Antonio Cerci e C. a mezzo di controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Col primo motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione ("omessa o insufficiente") in ordine all'interpretazione dell'art. 6 del di sublocazione nella parte in cui contratto sessennale "è comunque stabilisce che la durata subordinata a quella del contratto di locazione *** di modo che, in mancanza di rinnovo del predetto contratto, così come in ogni caso di nullità О risoluzione anche anticipata del predetto automaticamente cesserà anche contratto, l'efficacia del presente contratto di sublocazione”. Censura la Corte di merito per avere interpretato la clausola nel senso che "il termine rinnovo ha carattere generico, potendosi con esso intendere sia l'eventualità di un rinnovo tacito, sia l'eventualità di un rinnovo quale conseguenza della definizione di nuove condizioni dellae stipula di un nuovo contratto, che comunque, essendo immutate le parti, costituisce la quello prosecuzione di precedente";assume la Oviesse che al contrario- il rinnovo considerato contrattuale era esclusivamente dalla clausola quello previsto dall'art. 1597 C.C. e che lo stesso era mancato nel caso di specie, in quanto il contratto fra la Oviesse e la propria locatrice non era stato rinnovato tacitamente bensì "sostituito da un nuovo e distinto rapporto locativo" (contenente, peraltro, condizioni più onerose per la conduttrice). 4 1.1. Per quanto dedotte con riferimento all'ipotesi di cui al n. 5) dell'art. 360 C.P.C., le censure effettivamente svolte nel motivo attengono alla violazione dei canoni ermeneutici, assumendosi che l'interpretazione fornita dalla Corte territoriale non risulta conforme né al dato letterale della clausola né alla comune intenzione delle parti. la CorteCiò premesso ed escluso che territoriale sia incorsa in violazioni dei canoni ermeneutici (giacché, senza limitarsi al senso letterale delle parole, ha mostrato di voler individuare la comune intenzione delle parti), deve ritenersi che il motivo sia infondato, in quanto le doglianze della ricorrente finiscono per investire la conclusione interpretativa cui è pervenuta la Corte, che tuttavia -per quanto difforme da quella propugnata dalla Oviesse- risulta plausibilmente ed ampiamente motivata (anche in ordine alla tutela riconosciuta alla Oviesse in caso di rinnovo non automatico avvenuto a condizioni più -come tale- nononerose) e censurabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo (dedotto in relazione al'art. 360, nn. 3 e 5 C.P.C. e con riferimento agli artt. 2676 e 1597 c.c., all'art. 28 1. n. 392/78 e agli artt. 663, 665 e 88 C.P.C. e 111 Cost.), la ricorrente censura la sentenza laddove non abbia ha ritenuto che la subconduttrice assolto all'onere di dimostrare la tempestività 5 della disdetta in relazione alla scadenza del 14.7.2008: sostiene che la circostanza non necessitava di alcuna prova in quanto "pacifica e non contestata", giacché l'intimata non aveva mai eccepito la tardività della disdetta "fino alla memoria integrativa ex art. 426 C.P.C.". ha2.1. Sul punto, la Corte territoriale affermato che per la scadenza "del 14 luglio 2008 la disdetta è intempestiva, in mancanza di produzione della ricevuta di ritorno da parte del locatore, cui compete la prova che la raccomandata è giunta a conoscenza del conduttore un anno prima della scadenza". 2.2. Il motivo è infondato. Atteso che, nelle controversie locatizie che di licenzasiano introdotte da intimazione sfratto e che proseguano -previo mutamento del rito- a seguito dell'opposizione della parte intimata, la memoria ex art. 426 C.P.C. costituisce l'atto in cui si cristallizzano le posizioni delle parti (cfr. Cass. n. 1330/2006, n. 3696/2012), deve Cass. n. 21242/2006 e Cass. escludersi che possa ritenersi integrata, prima memoria, una non del deposito dell'anzidetta possa valere ad contestazione del fatto che esonerare la controparte dalla relativa prova: ne consegue che correttamente la Corte -preso atto della contestazione circa la tempestività della disdetta (che la subconduttrice assumeva essere pervenuta dopo il 14.7.2007) - ha ritenuto che la sublocatrice non avesse assolto all'onere di produrre la ricevuta di ritorno ad essa relativa. 3. La peculiarità della vicenda e delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese di lite.