Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00380

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/01/2023, n. 00380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00380
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale PASQUALE FIMIANI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 23.11.2021, la Corte d'appello di Perugia, in parziale ri- forma della sentenza 14.01.2019 del Tribunale della stessa città, appellata da ER ZI IO, dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di cui all'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, perché estinto per prescrizione, confermando la disposta confisca diretta, con revoca della confisca per equivalente.

2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 25, co. 3 Cost., 157, 240, co. 1, c.p. e 578-bis, c.p.p., 10 ter e 12.bis, D. Igs. n. 74 del 2000 (rectius, 322-ter, c.p. come richiamato dall'art. 1, co. 443, I. 244 del 2007) nella parte in cui la Corte d'appello, pur dichiarando la prescrizione del reato e revocando la confisca per equivalente, ha tuttavia confermato la sen- tenza del tribunale che aveva disposto la confisca diretta delle somme di denaro depositate nei cc/cc riferibili all'imputato ed alla società Altom S.r.l., per un am- montare complessivo di 356.350,00 euro, in difetto del presupposto legittimante, previsto dall'art. 240, co. 1, c.p. di una sentenza di condanna definitiva. In sintesi, premesso che i giudici territoriali avrebbero erroneamente ri- chiamato due decisioni di questa Corte (Cass., n. 42415/2021 e Cass., n. 31617/2015) in quanto non sarebbero conferenti al caso in esame, la difesa so- stiene che nel caso di specie deve essere affrontato il diverso tema della confisca- bilità delle somme profitto del reato previsto dall'art. 10-ter, d. Igs. n. 74 del 2000, nel caso di estinzione del reato per prescrizione, ed il tema presupposto della qua- lificazione della confisca disposta come facoltativa o obbligatoria, ovvero come confisca in casi particolari ex art. 240-bis, c.p. Richiamato il passaggio argomentativo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la confisca, diretta, dei beni costituenti il profitto del reato tributario, sostiene il ricorrente che la confisca disposta nel caso in esame sarebbe una confisca facoltativa ex art. 240, co. 1, c.p. e non invece una confisca obbliga- toria né una confisca in casi particolari. A tal proposito, quindi, richiama il principio affermato da una decisione di questa Corte (Cass., n. 52 del 2021) che, a proposito della confisca facoltativa, ha affermato che esulano dalla previsione dell'art. 578- bis, c.p.p. le ipotesi di confisca facoltativa di cui all'art. 240, co. 1, c.p., con la conseguenza che, in difetto di una condanna, detta confisca non potrebbe essere ordinata dal giudice di appello o dalla Corte di cassazione, con la conseguenza che, nel caso di specie, essendo stato pronunciato un proscioglimento per prescrizione, la statuizione sulla confisca diretta deve essere eliminata, con conseguente annul- lamento sul punto della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato in data 28.11.2022 la propria requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l'inammis- sibilità del ricorso. In particolare, il P.G. rileva: a) che, secondo l'art. 578-bis c.p.p.,

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