Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2023, n. 26525
Sentenza
7 giugno 2023
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7 giugno 2023
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Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la concessione dell'attenuante alla moglie, concorrente con il marito nella detenzione di sostanze stupefacenti, sul rilievo che costei, grazie all'occultamento della droga nel reggiseno, aveva garantito al concorrente, con il proprio determinante contributo, di attendere con maggiore tranquillità all'attività di spaccio programmata).
Sul provvedimento
Testo completo
26525 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1033/2023 -Presidente - PATRIZIA PICCIALLI UP 07/06/2023- LUCIA VIGNALE R.G.N. 1473/2023 ALESSANDRO RANALDI -Relatore- ALESSANDRO D'ANDREA MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MA AM nato a [...] il [...] NO EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso chiedendo Pos RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 novembre 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 24 settembre 2019, riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena inflitta a FA AM e IN ON, con le già concesse circostanze attenuanti generiche, nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa ciascuno, con concessione della sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione. I due prevenuti erano stati riconosciuti colpevoli di avere illecitamente detenuto, in concorso tra loro, sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di grammi 28,5 lordi da cui ricavare 109 dosi singole, che per quantità, qualità, modalità del confezionamento (suddivisione in involucri termo- saldati) ed altre circostanze era destinata ad essere ceduta a terzi.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i due imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con primo hanno eccepito vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere la Corte di appello erroneamente configurato la responsabilità penale di IN ON, senza valutare come la sua condotta potesse essere qualificata quale ipotesi di connivenza non punibile o, al più, come una contribuzione di minima importanza, di rilievo ai fini della conseguente concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Non vi sarebbe prova della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'imputata, né di un accordo intervenuto tra i due prevenuti in conseguenza del quale la IN avrebbe dovuto occultare lo stupefacente del marito nel proprio reggiseno, nella consapevolezza della effettiva natura della sostanza cedutale. Con la seconda doglianza i ricorrenti