Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2022, n. 28380

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/09/2022, n. 28380
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28380
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n.20446/2017, proposto da: L G, elettivamente domiciliato in Roma, Via Verona 9, presso lo studio dell’avvocato F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoLUIGI ONOFRI;
-ricorrente -

contro

SNA ANIOe MANCA GIUSEPPINA;
-intimati - avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, Sezione distaccata di Sassari,n. 46/2017 , depositata i l 27/ 1/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/6/2022 dal Consigliere R C;
-2 -

RG

20446/2017 – S2 -

PU

9/6/2022 (n. 15) – C Est. lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale T B,che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - G L impugna in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, di conferma del la sentenza del Tribunale di Nuoroche, per quanto rileva in questa sede, aveva parzialmente accolto un’azione negatoria servitutisp roposta da A S e dalla consorte G M, attuali intimati in cassazione. 2. –La controversia ha origine da una lottizzazione intrapresa a Oro- sei da F L nel 1982. U n lotto di terreno fu acquistato dai coniugi S/Mca. In attuazione di disposizioni contenute nella lottizzazione, costoro riservarono una striscia di terreno di m. 5 x 22 a servizio del proprio fabbricato e della proprietà di G L, un secondo acquirente nel quadro de lla lottizzazione. Nel 1990/ 91 i coniugi S/Mca realizzarono una battuta in cemento per consentire il transito agevole di veicoli. Un terzo acquirente dalla predetta lottizzazione, Geppino Sias, cedettenel 2003 il proprio lotto a G L. Quest’ultimo edificò nel 2004 un fabbricato , aprendo vedute dirette sulla proprietà S/Mca, senza osservare né le distanze legali, né quelle del regolamento edilizio e comunale;
apportò inoltre una recinzione, fagocitando nel proprio lotto parte dellastrada privata;
si aprìinfine due accessi al servizio del proprio fabbricato. 3. - In conseguenza di ciò, nel 2006, come anticipato in esordio, i coniugi S/Mca si determinarono a convenire in giudizio G L dinanzi al Tribunale di Nuoro, con la seguente serie di domande: (a) accertamento dell’inesistenza del diritto di costui a transitare sulla predetta striscia di terreno, (b) condanna alla cessazione delle turbative, alla chiusura degli accessi, alla rimozione della recinzione, -3 -

RG

20446/2017 – S2 -

PU

9/6/2022 (n. 15) – C Est. all’arretramento del fabbricato entro le distanze legali, al ripristino dello status quo ante , nonché al risarcimento di danni. Costit uitosi in giudizio, Lupino chiese il rigetto delle domande degli attori, l’accertamento della proprietà comune a tutti gli acquirenti dei lotti della strada interna alla lottizzazione e quindi del suo diritto di utilizzarla, in subordine chie s e l’accertamento di una servitù di passaggio e di accesso sulla strada per usucapione. 4. -In primo grado fu emanata una sentenza parziale con il seguente contenuto: (a) a carico di Lupino, accertamento dell’inesistenza del diritto di transitare sulla striscia di terreno e di condanna a chiudere i due accessi;
(b) rinvio in istruttoria della cognizione sulla domanda attorea di arretramento della costruzione;
(c) rigetto delle altre domande (sia dell’attore, che del convenuto). 5. -In secondo grado, la sentenza di primo grado è confermata. 6. –Il ricorso in cassazione di G L è affidato a due motivi. I coniugi S/Mca sono rimasti intimati.
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