Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4383

CASS
Sentenza
3 maggio 1999
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Sentenza
3 maggio 1999

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La sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma secondo della legge 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevedeva che in caso di rifiuto di ricevere il piego da parte delle persone abilitate alla recezione, fosse data notizia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento, non estende i suoi effetti sui gradi di giudizio già definiti, specie quando la questione diversamente disciplinata dalla declaratoria di legittimità non abbia formato oggetto di specifica doglianza nell'atto di impugnazione, ma soltanto in sede di memoria illustrativa del ricorso per cassazione.

Non è censurabile con il ricorso per Cassazione il criterio seguito nel giudizio di equità del Giudice di pace per stabilire se la persona fisica che abbia stipulato per una associazione debba ritenersi responsabile per una obbligazione riferita all'associazione, trattandosi di accertamento che non coinvolge principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, ne' principi di rilevanza costituzionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/05/1999, n. 4383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4383
Data del deposito : 3 maggio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CASANOVA, difeso dall'avvocato IESU FRANCESCO SAVERIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
HI IU, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO IASEVOLI, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 327/96 del Giudice di pace di MARANO DI NAPOLI, depositata il 24/10/96 (R.G. 1353/96);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 1996, il Sig. GI IS ha notificato al Sig. GI AN atto di citazione in giudizio, che il convenuto ha rifiutato, davanti al Giudice di pace di Marano, e, deducendo che:
-l'istante aveva noleggiato al convenuto AN quindici opere cinematografiche per il compenso di L. 4.500.000;

- il AN aveva omesso di versare, dell'importo pattuito, la somma di L. 700.000 e non aveva restituito alcuni attrezzi del valore commerciale di L. 600.000;

-aveva chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di L.

1.300.000 oltre interessi.
Il giudice adito ha condannato il AN al pagamento della somma di L.

1.000.000 con

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