Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2023, n. 08640

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2023, n. 08640
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08640
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da 1.MANGANARO ANTONINO n. a Messina 1/7/1955 2.MANGANARO SANTA n.a Messina il 13/7/1981 3.MANGANARO GAETANO n. a Messina il 4/2/1987 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina il 6/11/2020 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. A M D S;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott.Assunta C, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni, corredate da nota spese, dell'Avv. F M per le costituite parti civili;
lette le conclusioni scritte del difensore degli imputati, Avv. A C

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa aggravata ascritto agli imputati e confermava le statuizioni civili rese dal primo giudice.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali -con distinti atti- hanno dedotto: l'Avv. T Q nell'interesse di M G 2.1 la violazione di legge in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina a favore del Tribunale di Urbino. Secondo la difesa la Corte territoriale ha erroneamente confermato le determinazioni del primo giudice in punto di competenza territoriale sebbene, attesa la struttura del reato di truffa, il luogo di consumazione sia da individuare non in quello in cui l'assegno viene versato o negoziato ma in quello in cui si è verificata la diminuzione patrimoniale della p.o. ovvero dove ha sede la filiale della banca presso la quale è stato acceso il conto corrente dell'emittente il titolo, che nel caso di specie risulta essere la filiale di Cagli di Banca Etruria;

2.2 la violazione di legge con riferimento al rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 495, comma 4, cod.proc.pen. e dell'art. 24 Cost. con riferimento all'ordinanza del 2/10/2019 con la quale il Tribunale ha revocato senza alcuna motivazione l'ordinanza ammissiva dei testi della difesa di cui alle liste ex art. 468 cod.proc.pen. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione difensiva con motivazione incongrua e illogica, omettendo di rilevare che la valutazione di superfluità dei testi della difesa formulata dal Tribunale si fonda sull'incoerente affermazione che le circostanze sulle quali gli stessi erano stati addotti avevano già costituito oggetto delle deposizioni delle pp.cc. Nonostante la formale e tempestiva deduzione della violazione del diritto di difesa formalizzata dai difensori degli imputati, la Corte di merito ha convalidato la revoca disposta dal Tribunale sul presupposto che il processo fosse sufficientemente istruito sulla sola base delle prove dichiarative addotte dall'accusa in violazione del diritto della difesa di concorrere alla formazione della prova con mezzi autonomi e del principio della parità tra le parti del processo;

2.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riferimento alla conferma del giudizio di penale responsabilità del ricorrente per l'addebito ascritl:ogli, avendo la sentenza impugnata trascurato i rilievi difensivi in ordine al fatto che gli assegni intestati all'imputato risultano negoziati da soggetto non formalmente identificato al momento dell'incasso. Per altro verso la Corte di merito non ha dato adeguata e persuasiva risposta alle censure difensive con riguardo alla consapevolezza da parte del prevenuto dell'origine degli assegni consegnatigli dal padre, limitandosi in maniera apodittica a sostenere l'esistenza di un previo accordo tra M A e i figli in assenza di elementi probatori a sostegno di detta conclusione. L'Avv. A C nell'interesse di M A 3.La violazione degli artt. 190, 468, 495 cod.proc.pen. nonché dell'art. 6 CEDU e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca dei testi indicati dalla difesa per asserita superfluità. La difesa censura il rigetto dell'eccezione difensiva in ordine alla revoca dei testi a discarico sostenendo che la Corte territoriale ha avallato una decisione che viola i precetti cristallizzati nell'art. 111 della Carta Fondamentale in tema di contraddittorio e i principi reiteratamente affermati dalla CEDU in tema di parità delle armi. Aggiunge che la superfluità della prova è l'effetto di un giudizio comparativo che il giudice è ammesso ad esercitare solo in esito ad un'istruttoria che abbia assicurato a tutte le parti il diritto di concorrere alla formazione della prova anche con mezzi autonomi. E', pertanto, da ritenere illegittimo un giudizio di superfluità delle prove a discarico che si fondi esclusivamente sull'assunzione delle prove a carico, come nella specie accaduto, con tempestiva eccezione della nullità da parte dei difensori. Inoltre, il difensore contesta che il riferimento del primo giudice all'approssimarsi della scadenza dei termini di prescrizione possa in alcun modo giustificare la violazione del diritto alla prova dell'imputato, perpetuato dalla scelta della Corte d'Appello di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale per assumere le prove revocate. L'Avv. A C nell'interesse di M S 4.La violazione degli artt. 190,468,495 cod.pen. nonché dell'art. 6, comma 3, della CEDU e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla revoca dei testi indicati nella lista della difesa per superfluità. Il motivo è testualmente riproduttivo del motivo sub 3 proposto nell'interesse di M A.
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