Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2019, n. 10102
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato estinto il giudizio di opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. che gli era stata contestata - lo ha condannato al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Interno, sua controparte processuale. Il Ministero dell'Interno è rimasto intimato. Il ricorso, esaminato dalla Sezione civile Sesta-Prima, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n.12696/2016. RAGIONI DELLA DECISIONER.G.N. 303/2015 Cons. est. L T 1. A sostegno della domanda di revocazione, P deduce, con l'unico motivo, la violazione degli artt.370, 366, secondo comma, e 91 cod. proc. civ., assumendo che il controricorso, notificatogli dal Ministero presso la cancelleria della Corte anziché all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore domiciliatario, indicato in ricorso, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Rileva, pertanto, che, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva in udienza, la statuizione di condanna alle spese è frutto di un errore materiale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi