Cass. civ., sez. I, ordinanza 28/10/2019, n. 27542
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Testo completo
7 ORDINANZA sul ricorso 18307/2017 proposto da: Fallimento E.I.S. Sud S.r.l., in persona del curatore avv. M G, elettivamente domiciliato in Roma, Via Lazzaro Spallanzani n.22/a, presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente -
contro
Banca Centropadana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n.18, presso lo studio dell'avvocato G R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P A, P B, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
Fallimento E.I.S. S.p.a. in Liquidazione;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1480/2017 della CORTE D'APPELLO di MLANO, depositata il 07/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/10/2019 dal Pres. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal Fallimento di Eis Sud Srl avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato inammissibili, ai sensi degli artt. 52 e 93 I. fall., le domande proposte dal detto Fallimento nei confronti della Banca Centropadana di Credito Cooperativo soc.coop. a r.l. (d'ora in avanti, solo Banca) e del Fallimento di Eis SpA in liquidazione, volte all'accertamento dell'inesistenza di un valido contratto di accollo tra Eis Sud srl in bonis ed il Fallimento di Eis SpA, con la conseguente condanna della Banca accollataria alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di C 666.983,19, ricevuta in esecuzione del contratto, oltre interessi fino al saldo.
1.1. La Corte territoriale ha affermato che le domande proposte dall'appellante Fallimento di Eis Sud Srl, destinate a rimuovere, con efficacia di giudicato, nei confronti di tutte le parti (la Banca e l'altro Fallimento, quello di Eis SpA), gli effetti estintivi e liberatori del debito della procedura verso la Banca, erano in realtà idonee a produrre, con la medesima efficacia di giudicato, la reviviscenza dell'obbligazione originaria in capo al Fallimento di Eis SpA, in quanto conseguenza automatica dell'invalidità del contratto di accollo, secondo la previsione dell'art. 1276 cod. civ. che, in caso di accertata invalidità del contratto di accollo liberatorio prevede la reviviscenza dell'obbligazione originaria.
2. Contro tale decisione la Curatela di Eis Sud srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati anche con memoria.
3. Banca Centropadana di Credito Cooperativo soc.coop. a r.l. ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con i primi cinque mezzi, tutti diretti al cuore della pronuncia impugnata, la Curatela lamenta molteplici errori commessi dalla Corte territoriale: a)
-ricorrente -
contro
Banca Centropadana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Virgilio n.18, presso lo studio dell'avvocato G R, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P A, P B, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente -
contro
Fallimento E.I.S. S.p.a. in Liquidazione;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1480/2017 della CORTE D'APPELLO di MLANO, depositata il 07/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/10/2019 dal Pres. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Milano ha respinto il gravame proposto dal Fallimento di Eis Sud Srl avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato inammissibili, ai sensi degli artt. 52 e 93 I. fall., le domande proposte dal detto Fallimento nei confronti della Banca Centropadana di Credito Cooperativo soc.coop. a r.l. (d'ora in avanti, solo Banca) e del Fallimento di Eis SpA in liquidazione, volte all'accertamento dell'inesistenza di un valido contratto di accollo tra Eis Sud srl in bonis ed il Fallimento di Eis SpA, con la conseguente condanna della Banca accollataria alla restituzione, in favore di parte attrice, della somma di C 666.983,19, ricevuta in esecuzione del contratto, oltre interessi fino al saldo.
1.1. La Corte territoriale ha affermato che le domande proposte dall'appellante Fallimento di Eis Sud Srl, destinate a rimuovere, con efficacia di giudicato, nei confronti di tutte le parti (la Banca e l'altro Fallimento, quello di Eis SpA), gli effetti estintivi e liberatori del debito della procedura verso la Banca, erano in realtà idonee a produrre, con la medesima efficacia di giudicato, la reviviscenza dell'obbligazione originaria in capo al Fallimento di Eis SpA, in quanto conseguenza automatica dell'invalidità del contratto di accollo, secondo la previsione dell'art. 1276 cod. civ. che, in caso di accertata invalidità del contratto di accollo liberatorio prevede la reviviscenza dell'obbligazione originaria.
2. Contro tale decisione la Curatela di Eis Sud srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, illustrati anche con memoria.
3. Banca Centropadana di Credito Cooperativo soc.coop. a r.l. ha resistito con controricorso e memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con i primi cinque mezzi, tutti diretti al cuore della pronuncia impugnata, la Curatela lamenta molteplici errori commessi dalla Corte territoriale: a)
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