Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2018, n. 18343

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2018, n. 18343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18343
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 25877-2016 proposto da: PASSERI PATRIZIA, TRESCA ANTONIO, TRESCA DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VERONA, 9, presso lo studio dell'avvocato L O, rappresentati e difesi dall'avvocato L D M giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

UNIONE SPORTIVA US ACLI , in persona del Presidente sig. D L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LILIO

95, presso lo studio dell'avvocato T C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L S giusta procura speciale notarile;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 236/2013 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 04/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2018 dal Consigliere Dott. P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato L O per delega;
udito l'Avvocato T C;

FATTI DI CAUSA

A T, P P, D T convenivano in giudizio l'Unione Sportiva US-ACLI esponendo che F T, di cui erano divenuti eredi, era deceduto mentre sciava, perdendo l'equilibrio e urtando la testa contro un albero. Premesso che il deceduto era associato con lo Sci Club Monte Cava, dell'Unione Sportiva convenuta, con tessera munita di assicurazione, e che la società assicurativa coinvolta aveva riconosciuto un indennizzo inferiore a quello in realtà stabilito dalla polizza, domandavano il pagamento nella misura della maggior somma ritenuta dovuta. Il tribunale, davanti al quale si costituiva l'Unione Sportiva US-ACLI eccependo la carenza di legittimazione passiva, rigettava la domanda rilevando che il contratto in parola era un'assicurazione a favore di terzo, sicché l'assicurato avrebbe dovuto far valere i suoi diritti nei confronti della società di assicurazione e non dell'associazione sportiva. La corte di appello, pronunciando sul gravame dei soccombenti, lo dichiarava inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., condividendo la motivazione del giudice di primo grado. Avverso la sentenza del tribunale propongono ricorso per cassazione A T, P P, D T, formulando due motivi. Resiste con controricorso la US-ACLI.
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