Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2019, n. 13596

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2019, n. 13596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13596
Data del deposito : 21 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 13930-2017 proposto da: P M, ASSOCIAZIONE CULTURALE NATIONAL GALLERY FIRENZE, FACCENDA LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI, 47, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATIONAL GALLERY FIRENZE , FACCENDA LUCA, P M, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI, 47, presso lo studio dell'avvocato A P, che li rappresenta e difende;
TONELLI MASSIMILIANO, SIGHELE GIOVANNI, MATTIOLI MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAllALE

CLODIO

18, presso lo studio dell'avvocato M Z, rappresentati e difesi dall'avvocato NICCOLO' GROSSI;
- controrícorrenti - nonchè

contro

E S, MABELLINI DETTO SARENCO ISAIA, MASCELLONI ENRICO, FONDAZIONE SARENCO;

- intimati -

Nonché da: FONDAZIONE SARENCO, MASCELLONI ENRICO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRIZIO DAL SANTO, MASSIMO DAL BEN, M VINI;
- ricorrenti incidentali -

contro

P M, FACCENDA LUCA, ASSOCIAZIONE CULTURALE NATIONAL GALLERY FIRENZE , P M ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1585/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento del II motivo ricorso principale;
udito l'Avvocato A P;
udito l'Avvocato NICCOLO' GROSSI anche per delega degli Avv. VICENTINI-DAL BEN-DAL SANTO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Luca Faccenda, Marco Parri e l'Associazione Culturale National Gallery di Firenze di cui il Parri è legale rapp.te, ricorrono, affidandosi a quattro motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda da loro avanzata per ottenere - quali titolari del diritto di autentica delle opere di George Lilanga, noto artista tanzanese - il risarcimento dei danni subiti alla propria immagine e reputazione sia attraverso tre articoli, pubblicati sul sito Exibart dai giornalisti Massimo M, Massimiliano T e dal direttore responsabile Giovanni S, con i quali erano stati descritti come autori di condotte che alimentavano il mercato di false opere d'arte;
sia mediante l'invio - da parte di E M , di Isaia Mabellini, in arte Sarenco, e della Fondazione Sarenco - di missive, indirizzate ad enti ed istituzioni che ospitavano le opere del Lilanga, con le quali erano stati "additati" come falsari.

2. Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado che aveva totalmente rigettato le loro pretese, ha condannato in solido E M, Isaia Mabellini, in arte Sarenco e la Fondazione Sarenco al risarcimento dei danni, in favore degli odierni ricorrenti, nella misura di C 20.000,00 riconoscendo, rispetto ai cinque fatti contestati, la natura diffamatoria di tre comunicazioni con le quali era stato affermato che erano "galoppini" , "privi di capacità di organizzare una mostra" e "collegati con il mondo delle opere false".

3. Gli intimati M, S e T hanno resistito con controricorso e memoria;
E M e la Fondazione Sarenco hanno proposto ricorso incidentale sulla scorta di tre motivi, in relazione al quale i ricorrenti principali si sono difesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sul ricorso principale 1. Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 595, 596 e 51 cp 3tri nell'accertamento ed inquadramento giuridico del comportamento degli autori degli articoli, del direttore e dell'editore della pubblicazione: contestano Ipitr l'erronea applicazione della scriminante della "verità putativa" in base alla quale, dopo aver qualificato come diffamatoria la condotta dei giornalisti e dell'editore, la Corte territoriale aveva escluso la loro condanna al risarcimento del danno.
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