Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/03/2018, n. 05314
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11956-2015 proposto da: P D, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della COR1E DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato E ‘, C;- ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;- resistente - hf avverso l'ordinar,retel TRIBUNALE di B, depositata il 13/10/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/ 06/ 2017 dal Consigliere Dott. M F. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE P D proponeva opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito di un procedimento penale e il Tribunale di Bologna accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dispose la invocata ammissione al gratuito patrocinio, condannando la opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, quantificandole, quanto ai compensi, in euro 360,00;Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il P sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il