Cass. civ., sez. II, decreto 27/03/2023, n. 08643

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, decreto 27/03/2023, n. 08643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08643
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.)

IL PRESIDENTE

Visti gli atti del procedimento n. 22355/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: D’ANGELO GIUSEPPE, difesocome in atti;

contro

COMUNE DI AVERSA, difesocome in atti (controricorrent e ) ;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti;

Considerato che

è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazioneai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
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