Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2022, n. 48358

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2022, n. 48358
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48358
Data del deposito : 21 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHIGLIONE ALESSANDRO nato a GENOVA il 22/07/1971 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione L O, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 03/03/2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 31/10/2017 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Genova aveva dichiarato A G responsabile dei reati di cui agli artt. 349 e 468 cod. pen. e, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito, lo aveva condannato, con i doppi benefici, alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione A G, attraverso il difensore Avv. M G, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia nullità del decreto di citazione in appello, in quanto incompleto non prevedendo l'udienza camerale senza partecipazione salvo richiesta di trattazione orale o manifestazione di volontà dell'imputato appellante di comparire. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dall'imputato in assenza del difensore.
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