Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11221

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11221
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11221
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DH AR nato il [...] IV SO nato il [...] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo udito il difensore IN

FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 3.7.2029, aveva condannato ER BI e IV NE, ciascuno alla pene, principali e accessorie ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato di tentato omicidio in danno di RE TA e di porto in luogo pubblico di arma impropria, in rubrica loro ascritti ai capi a) e b) dell'imputazione, qualificava il fatto di cui al capo a) in lesioni personali volontarie, giudicate guaribili in venti giorni, aggravate dall'uso di un'arma impropria, ai sensi degli artt. 582 e 585, c.p., con conseguente rideterminazione dell'entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole agli imputati, nei confronti dei quali dichiarava, inoltre, non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, confermando, nel resto, la sentenza impugata.

1.1. Agli imputati si contesta di avere aggredito fisicamente il luogotenente della Guardia di Finanza, IN TA, in Cisterna di Latina, cagionandogli lesioni personali volontarie, su mandato del ER, che intendeva così vendicarsi delle indagini fiscali, conclusesi con una denuncia, svolte dalla persona offesa nei suoi confronti, quando egli si occupava dell'amministrazione della società "Chiaia di Luna". Secondo l'assunto accusatorio, l'IV, armato di un tubo di ferro, dopo avere seguito e raggiunto a piedi il IN, lo aveva colpito più volte alla testa, per poi fuggire, in conseguenza della pronta reazione della vittima, a bordo di un'autovettura alla cui guida vi era il ER, alla volta del porto di Bari, dove i due imputati erano stati individuati mentre erano in procinto di imbarcarsi su di un traghetto diretto in Montenegro. Nel corso del tragitto da Cisterna di Latina a Bari i ricorrenti erano stati seguiti dal IN, a bordo di un'autovettura condotta da tal Pietrosanti, che aveva soccorso la persona offesa nella immediatezza dei fatti. Il quadro accusatorio a carico degli imputati è costituito, in massima parte, dal contenuto dei filmati estratti dagli impianti di video- sorveglianza installati nel luogo dell'aggressione, che hanno immortalato l'autovettura su cui si trovavano i due imputati, inseguita in rapida successione dal veicolo condotto dal Pietrosanti, su cui ha riferito l'ufficiale di polizia giudiziaria Marano;
dall'esame dei tabulati del telefono cellulare del ER, rinvenuto all'interno della suddetta autovettura, che ha evidenziato come i due imputati si trovassero, al tempo del commesso reato, nel territorio di Cisterna di Latina, in un sito del tutto compatibile con il luogo in cui è stata posta in essere l'aggressione in danno del IN;
dalle dichiarazioni della persona offesa e del Pietrosanti, i quali hanno confermato in dibattimento il riconoscimento fotografico operato nel corso delle indagini preliminari dell'IV, quale autore dell'aggressione in danno del IN, e la memorizzazione, con conseguente individuazione, della targa dell'automobile su cui viaggiavano i ricorrenti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con autonomi atti di impugnazione.

2.1. Il ER, in particolare, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. TA Marino, lamenta: 1) violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 191, 234, 254 bis, 360, c.p.p., eccependo la inutilizzabilità delle immagini acquisite attraverso l'attività di estrapolazione compiuta sui sistemi di video-sorveglianza esistenti lungo il corso principale di Cisterna di Latina, in quanto detta estrapolazione, avvenuta in assenza dell'acquisizione integrale della registrazione, non può essere assolutamente considerata documento, né formare oggetto di testimonianza, per cui la sanzione di inutilizzabilità si estende anche al contenuto della deposizione del teste Marano, ufficiale di polizia giudiziaria chiamato a deporre sul contenuto delle suddette immagini, relativa a prove acquisite in violazione degli artt. 234, 254 bis e 360, c.p.p.;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Il ER, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Pasquale Cardillo Cupo, lamenta: 1) travisamento della prova e illogicità della motivazione, in punto di valutazione delle nsultanze processuali operata dalla corte territoriale, non essendovi prova che il ricorrente abbia organizzato e sia stato presente, unitamente con l'esecutore materiale, l'IV, all'aggressione perpetrata in danno del IN e che a tanto si sia determinato per vendicarsi della denuncia presentata nei suoi confronti per motivi fiscali dalla parte civile, maresciallo della Guardia di Finanza;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, in quanto, ove anche si volesse ammettere, pur in mancanza di prove in tal senso, che il ricorrente fosse effettivamente alla guida dell'autovettura a lui intestata, su cui è salito l'IV, dopo avere aggredito il IN, vista sul luogo dei fatti dal teste Pietrosanti, non essendone stata dimostrata la presenza prima dell'aggressione, ma solo successivamente a essa, la condotta dell'imputato andava qualificata ai sensi dell'art. 378, c.p.;
3) mancanza di motivazione sui rilievi posti dall'appellante, in tema di qualificazione in termini di arma del tubo utilizzato per colpire il IN;
di richiesta dell'espletamento di una perizia balistico-legale;
di riqualificazione del reato in favoreggiamento personale;
di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della nuova entità del trattamento sanzionatorio, priva di giustificazione.

2.3. L'IV, nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Carla Bertini, lamenta : 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'acquisizione dell'album fotografico, relativo ad atti di indagine effettuati senza alcun contraddittorio tra le parti, come prova atipica del riconoscimento del ricorrente, che inficia l'individuazione effettuata dal Pietrosanti e dal IN;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con requisitoria scritta del 20.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, c1.1. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Con conclusioni scritte dell'1.12.2022, il difensore di fiducia dell'imputato IV, l'avv. Carla Bertini, nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.

5. Manifestamente infondati sono i rilievi di natura squisitamente processuale articolati dai ricorrenti, con riferimento alla eccepita inutilizzabilità

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