Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2018, n. 16943

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2018, n. 16943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16943
Data del deposito : 27 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 16551-2013 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. P.I. 07516911000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati G F e P Z, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

B P A, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato N M, giusta delega in atti;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 170/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/06/2012 R.G.N. 338/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. A P P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale Avvocato P Z e G F.

RG

16551/2013

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 26 giugno 2012, la Corte d'appello di Milano condannava Autostrade per l'Italia s.p.a. al pagamento, in favore della dipendente P A B a titolo di differenze retributive per gli anni da 2003 a 2008, della somma di C 3.588,23 oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda della lavoratrice. A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la spettanza della somma suindicata, incontestata nella determinazione quantitativa, per l'ingiustificato trattamento meno favorevole ricevuto dalla predetta, in quanto dipendente a tempo parziale, in comparazione con un lavoratore a tempo pieno pure turnista con analogo avvicendamento, in riferimento all'applicazione (prevista dall'art. 24 CCNL di categoria) del divisore 170 (per i turnisti) soltanto per le voci di straordinario e di altre indennità variabili e non anche per le retributive fondamentali (fisse), come invece per i lavoratori a tempo parziale cui applicato per tutte le voci: con evidente violazione del principio di non discriminazione specificamente stabilito dall'art. 4 d.lg. 61/2000. Avverso tale sentenza la società datrice, con atto avviato per la notificazione il 26 giugno 2013 e tempestivamente rinnovato (a seguito di esito negativo) il 14 (e ricevuto il 20) agosto 2013, proponeva ricorso per cassazione con unico motivo, cui resisteva la lavoratrice con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
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